Cassazione Penale, Ordinanza n. 35475/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’appello che aveva qualificato il fatto come tentata estorsione, anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con l’unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, denunciandola come mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. La Corte di cassazione rileva che la censura ripropone questioni già vagliate e disattese dalla Corte di merito, la quale aveva escluso che l’agente fosse ragionevolmente convinto, pur in modo arbitrario, di esercitare una pretesa tutelabile in giudizio; la decisione di merito aveva inoltre valorizzato la particolare veemenza della condotta violenta o minacciosa quale elemento sintomatico del dolo di estorsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’unico motivo è manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’appello. Ha ritenuto corretta la distinzione adottata tra tentata estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: quest’ultimo presuppone la ragionevole convinzione dell’agente di esercitare una pretesa tutelabile in giudizio, convinzione esclusa con motivazione non censurabile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
la qualificazione giuridica del fatto nel reato di tentata estorsione
Il testo identifica la contestazione come tentata estorsione, ma non espone un passaggio interpretativo specifico sull’art. 56 c.p.
in tema di distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, richiedendo, quest’ultimo reato, la convinzione ragionevole dell’agente, seppur arbitraria, di esercitare una pretesa tutelabile in giudizio
La distinzione dalla tentata estorsione dipende, tra l’altro, dalla ragionevole convinzione dell’agente di far valere una pretesa tutelabile in giudizio; la particolare veemenza della condotta violenta o minacciosa può essere sintomatica del dolo estorsivo.
richiedendo, quest’ultimo reato, la convinzione ragionevole dell’agente, seppur arbitraria, di esercitare una pretesa tutelabile in giudizio
L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone che l’agente agisca nella ragionevole convinzione, pur arbitraria, di far valere una pretesa tutelabile in giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi.
Massime di principio
- L’esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che l’agente abbia la ragionevole convinzione, anche se arbitraria, di esercitare una pretesa tutelabile in giudizio; l’esclusione di tale presupposto può sostenere la diversa qualificazione del fatto come estorsione.
- La particolare veemenza della condotta violenta o minacciosa può costituire un elemento sintomatico del dolo di estorsione, da valutare insieme agli altri elementi risultanti dalle decisioni di merito.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, riproponga censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata si fondi su argomenti logici non censurabili in sede di legittimità.
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