Sentenza del 10/05/2019 n. 12442 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, emessa in sede di rinvio, sostenendo principalmente che il giudizio di riassunzione non fosse stato loro validamente notificato. Gli atti erano stati recapitati a un indirizzo diverso da quello della loro residenza effettiva, impedendo loro di partecipare al giudizio e violando il contraddittorio. È stata inoltre dedotta, dal solo D.C., l'esistenza di un giudicato sul proprio accertamento del reddito di partecipazione, per mancata impugnazione della precedente sentenza da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibili entrambi i ricorsi, poiché i contribuenti avevano dimostrato di non aver avuto conoscenza del giudizio di rinvio a causa della notifica effettuata presso un indirizzo errato. Ha accolto il primo motivo comune a entrambi i ricorsi, rilevando la violazione delle norme sul contraddittorio e sulla notificazione dell'atto di riassunzione. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo proposto da D.C., precisando che il suo accertamento personale non era stato oggetto del precedente giudizio di cassazione con rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Consente di far valere l'irregolarità o la mancata conoscenza del processo quando la parte dimostri di non aver avuto conoscenza del giudizio per nullità della notificazione, incidendo sui termini per impugnare.
Impone che l'atto introduttivo del giudizio di rinvio sia notificato alle parti secondo modalità idonee a garantire la loro effettiva partecipazione.
Prevede i rimedi per la rinnovazione della notificazione nulla, al fine di assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio.
Tutela il principio del contraddittorio, impedendo che una causa venga decisa senza che tutte le parti necessarie siano state validamente chiamate a partecipare.
Art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la riassunzione del processo tributario dopo la cassazione con rinvio e richiede la notificazione dell'atto alle parti interessate.
Art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992
Regola le modalità di notificazione degli atti del processo tributario; tali modalità devono comunque consentire una valida conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.
Riguardano l'autorità del giudicato. Nel caso concreto, la censura di D.C. è stata dichiarata inammissibile perché il suo accertamento non era stato incluso nel precedente giudizio di cassazione con rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la notificazione dell'atto di riassunzione deve essere effettuata personalmente a tutte le parti necessarie e presso un indirizzo corretto e attuale; una notifica a un indirizzo errato può comportare la nullità del procedimento.
- La mancata partecipazione della parte al giudizio di rinvio non equivale automaticamente a contumacia volontaria: se la parte dimostra di non aver conosciuto il processo per un vizio della notificazione, può contestare la validità della sentenza.
- La violazione del contraddittorio costituisce un vizio processuale idoneo a determinare la cassazione della sentenza e il rinvio della causa, senza che sia necessario esaminare il merito della pretesa tributaria.
- Dopo la cassazione con rinvio, il nuovo giudizio è limitato ai punti e alle parti effettivamente coinvolti nella precedente decisione della Corte di cassazione; non possono essere riesaminati accertamenti o posizioni soggettive estranei a quel giudizio.
- Quando una società cessata è parte di un processo tributario, i soci che ne sono successori possono essere litisconsorti necessari e devono essere regolarmente coinvolti nel giudizio di rinvio.
- La presenza di un possibile giudicato deve essere dedotta e documentata tempestivamente; tuttavia, la relativa censura è inammissibile se riguarda una posizione che non rientrava nell'oggetto del precedente giudizio di cassazione.
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