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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02672/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso il decreto della commissione competente che aveva rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo mancante l'indicazione dei redditi del nucleo familiare. La Corte di giustizia tributaria di primo grado aveva poi accolto l'opposizione e ammesso il richiedente al beneficio, ma aveva compensato integralmente le spese di lite richiamando la particolare natura del ricorso e la mancata costituzione delle amministrazioni. Il soccombente sul capo spese ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., contestando la compensazione delle spese. Le amministrazioni hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, deducendo la nullità della notifica dell'atto introduttivo e, soprattutto, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che l'impugnazione del decreto sul patrocinio avrebbe dovuto seguire il diverso rimedio previsto dall'art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha esaminato prioritariamente la questione di giurisdizione, qualificandola come assorbente, e ha ritenuto che, nel processo tributario, l'impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba essere proposta con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, davanti al giudice ordinario, non essendo applicabile il ricorso ex art. 99 del medesimo testo unico, rimedio riferito al processo penale e non estensibile al processo tributario. Ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e disposto la translatio al giudice ordinario, compensando integralmente le spese del grado per la sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite su questione prima controversa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale sul punto pregiudiziale della giurisdizione, ha cassato il provvedimento impugnato e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo la rimessione della controversia a tale giudice ai sensi dell'art. 59 l. n. 69/2009. Il motivo principale sulla compensazione delle spese non è stato esaminato perché assorbito dalla questione di giurisdizione. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, in ragione della sopravvenienza del recente intervento delle Sezioni Unite su una questione all'epoca ancora controversa.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    È il rimedio corretto per impugnare il decreto di rigetto o revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel processo tributario; la Corte esclude l'applicabilità del diverso ricorso ex art. 99.

  • art. 99 d.P.R. n. 115/2002

    Non è ritenuto estensibile al processo tributario, perché rimedio strettamente inerente al processo penale e non richiamato dalle norme sul processo tributario.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    È la norma invocata dal ricorrente per censurare la compensazione delle spese, ma la questione resta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione di legge sulla compensazione delle spese.

  • art. 360, n. 1 c.p.c.

    È il parametro richiamato per la questione di giurisdizione, ritenuta pregiudiziale e assorbente.

  • art. 374, comma 1 c.p.c.

    Consente alla sezione semplice di dichiarare il difetto di giurisdizione quando la questione sia identica a quella già decisa dalle Sezioni Unite.

  • art. 59 l. n. 69/2009

    Fondamento della translatio iudicii: a seguito del difetto di giurisdizione la causa va rimessa al giudice munito di giurisdizione per garantire l'effettività della tutela.

  • art. 92, comma 2 c.p.c.

    Giustifica la compensazione integrale delle spese di legittimità per l'assoluta novità della questione rispetto al momento di introduzione della lite.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario, il decreto che rigetta o revoca l'ammissione non si impugna con il ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002, ma con l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario.
  • Il rimedio di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è di stretta applicazione e non può essere esteso in via analogica a processi diversi da quello penale se il testo unico non lo prevede espressamente.
  • Quando la Corte di cassazione si trova di fronte a una questione di giurisdizione già risolta di recente dalle Sezioni Unite, può deciderla direttamente ai sensi dell'art. 374, comma 1, c.p.c.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione comporta la cassazione della decisione impugnata e la rimessione della causa al giudice munito di giurisdizione, secondo il meccanismo della translatio iudicii.
  • La sopravvenienza di una pronuncia delle Sezioni Unite su una questione decisiva e prima controversa può integrare il presupposto per la compensazione integrale delle spese del grado per assoluta novità della questione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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