Cassazione Penale, Ordinanza n. 05658/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è stata quindi lasciata ferma. La Corte ha rilevato che i motivi erano manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata richiamata in motivazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta, lamentando il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dal testo emerge che il ricorso riguardava una condotta di porto abusivo di arma impropria. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto all'attenuante, perché incompatibile con la valorizzazione di precedenti penali e della capacità a delinquere; quanto al 131-bis, perché il mancato riconoscimento della lieve entità impedisce la declaratoria di particolare tenuità del fatto in caso di porto abusivo di arma impropria.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110
l'attenuante della lieve entità non è compatibile con la valutazione di precedenti penali e della capacità a delinquere, quando tali elementi escludano la trascurabile entità del fatto.
la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando sia stato negato il presupposto della lieve entità in relazione al porto abusivo di un'arma impropria.
Massime di principio
- L'attenuante speciale della lieve entità non può essere riconosciuta se il giudice valorizza precedenti penali e capacità a delinquere dell'imputato, poiché tali elementi sono incompatibili con la trascurabile entità del fatto.
- Nel reato di porto abusivo di arma impropria, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità preclude normalmente la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure manifestamente infondate rispetto a un indirizzo giurisprudenziale consolidato e non evidenziano un reale vizio della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05525/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05547/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05550/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05551/2025 del 11/02/2025
- ordinanza_penale · 11 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05552/2025 del 11/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →