Cassazione Penale, Sentenza n. 20223/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia (giudice del riesame) che aveva annullato la misura cautelare in carcere applicata per reati di stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e aveva escluso la partecipazione dei due indagati a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990), ritenendo operante un sodalizio limitato a tre familiari. Il procuratore ha dedotto violazione di legge (art. 74) e, soprattutto, vizio di motivazione cumulativo per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, con travisamento dei mezzi di prova e "visione parcellizzata e atomistica" delle intercettazioni, mancato apprezzamento del sistema di comunicazione criptato (l'applicativo "Matrix"), della disponibilità di luoghi di stoccaggio e dell'esistenza di una cassa comune, e della ricostruzione complessiva dell'associazione fatta dal G.i.p.
La decisione
La corte ha ritenuto il ricorso fondato nella parte in cui ha rilevato manifesta illogicità della motivazione del Tribunale circa l'esclusione della partecipazione di Popov e Bendo all'associazione (art. 74). Pur riconoscendo la sussistenza di gravi indizi per plurime fattispecie di spaccio (art. 73) riferite ai due indagati, la decisione di riesame ha escluso l'associazione senza ricostruirne l'organizzazione né confrontarsi con il compendio indiziario dell'ordinanza genetica. Per questi vizi motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio in funzione di giudice del riesame.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma che punisce i delitti in materia di sostanze stupefacenti; la corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi per singole condotte di acquisto e cessione di cocaina attribuite a Popov e Bendo
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Fattispecie associativa per il traffico di stupefacenti; la corte ha censurato l'ordinanza impugnata per non aver adeguatamente ricostruito l'associazione prima di escludere la partecipazione di altri soggetti, rendendo la motivazione manifestamente illogica
cod. proc. pen., art. 275, comma 3, ultimo periodo
Norma relativa agli effetti probatori che agevolano la valutazione delle esigenze cautelari in caso di associazione: la corte ha osservato che l'esclusione dell'associazione ha determinato l'inoperatività del regime presuntivo previsto, ma l'esclusione operata dal Tribunale non è stata adeguatamente motivata
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Norma processuale richiamata per i limiti nella enunciazione del motivo in Cassazione; la decisione utilizza tale limite per delimitare l'esame dei motivi
Massime di principio
- Quando il giudice del riesame modifica la configurazione di un'associazione denunciata dall'ordinanza genetica, è obbligato a ricostruire esplicitamente l'organizzazione e l'operatività dell'eventuale diversa associazione e a confrontarsi puntualmente con il compendio indiziario originario prima di escludere la partecipazione di altri soggetti
- La mera parcellizzazione o l'astratta evocazione di principi non sostituiscono un confronto motivato con le intercettazioni e gli altri mezzi di prova: la mancata considerazione o il travisamento degli elementi probatori, specie se sistemici (es. comunicazioni criptate, luoghi di stoccaggio, cassa comune), può integrare motivo di annullamento per manifesta illogicità
- La sussistenza di gravi indizi per singole condotte di spaccio (art. 73) non consente automaticamente di escludere la partecipazione ad un'associazione (art. 74); l'esclusione richiede motivazione che colleghi le condotte all'assetto associativo o spieghi perché tale collegamento non sussiste
- In sede di ricorso, critiche generiche di "travisamento" delle prove sono spesso inammissibili se non specificate; tuttavia, la Corte di legittimità può accogliere il ricorso quando rileva una vera e propria incoerenza logica o assenza di confronto con le risultanze istruttorie
- Per il pubblico ministero che impugna un provvedimento di riesame, è efficace dimostrare l'assenza di un'analisi organica e confrontata degli atti del G.I.P. e l'apoditticità della decisione del giudice di merito
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