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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41207/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (autorità sanzionatoria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un soggetto che operava come responsabile della funzione di compliance di una banca in liquidazione coatta amministrativa. Il destinatario della cartella ha promosso opposizione all'esecuzione deducendo l'estinzione sopravvenuta della pretesa sanzionatoria, in particolare per il mancato rispetto del termine entro cui l'istanza di sospensione della riscossione avrebbe dovuto essere esaminata. Nel giudizio di primo grado, chiamata in causa dall'agente della riscossione, la Consob ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Vicenza sostenendo che, trattandosi di opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, la competenza dovesse essere determinata in base al criterio speciale previsto per l'opposizione alla sanzione amministrativa, cioè dalla norma del TUF che attribuisce la competenza alla Corte d'appello. Con il ricorso per regolamento di competenza, la Consob ha censurato il rigetto della sua eccezione, deducendo che il giudice competente a conoscere dei fatti estintivi sopravvenuti è quello individuato dalla legge per la cognizione della sanzione stessa, e non il tribunale ordinario adito in via generale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ritenendo che, quando l'opposizione all'esecuzione sia proposta prima dell'inizio dell'esecuzione e riguardi fatti estintivi sopravvenuti della pretesa sanzionatoria, la competenza funzionale spetta al giudice specialmente indicato dalla legge per conoscere dell'opposizione al provvedimento sanzionatorio. Ha quindi dichiarato la competenza della Corte d'appello di Venezia, individuata come giudice competente in materia sanzionatoria ai sensi dell'art. 195, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 1998, e ha compensato le spese per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione

    La norma viene letta nel senso che, quando l'opposizione è proposta prima dell'esecuzione, la competenza va individuata facendo riferimento al giudice che la legge indica come competente a conoscere della pretesa sostanziale azionata, qui la sanzione amministrativa.

  • art. 195, comma 4, d.lgs. n. 58 del 1998

    competenza funzionale della Corte di appello di Venezia

    La disposizione è richiamata come criterio speciale di competenza per le opposizioni avverso le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob; la Corte afferma che essa opera anche quando si deducano fatti estintivi sopravvenuti della sanzione.

  • d.lgs. n. 58 del 1998

    È il testo normativo di settore in materia di intermediazione finanziaria, che individua la competenza del giudice specializzato per le controversie relative alle sanzioni Consob.

  • cod. proc. civ.

    È richiamato in via generale come codice di rito per l'opposizione all'esecuzione e per la regola di competenza funzionale che rinvia al giudice specialmente competente sulla sanzione.

Massime di principio

  • Nei casi di opposizione all'esecuzione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, se l'opponente deduce fatti estintivi sopravvenuti della pretesa sanzionatoria, la competenza si determina in base al giudice che la legge indica come competente a conoscere della sanzione presupposta.
  • La competenza speciale in materia sanzionatoria deve essere interpretata in modo funzionale alla concentrazione della cognizione davanti al giudice dotato della competenza di settore, anche quando la domanda abbia come causa petendi un fatto sopravvenuto estintivo.
  • La natura del fatto dedotto dall'opponente non muta il criterio di competenza: ciò che rileva è il collegamento con la sanzione amministrativa e con il giudice specialmente individuato dal legislatore per la sua cognizione.
  • L'art. 615, primo comma, c.p.c., nell'opposizione pre-esecutiva, opera come norma di rinvio al foro funzionale stabilito dalla disciplina speciale della sanzione da contestare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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