Cassazione Penale, Sentenza n. 50492/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno (18.5.2023) che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (14.3.2023) finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di €111.426,88, ritenuta profitto del reato ai sensi dell'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 e connessi reati di falso. La ricorrente contestava, tra l'altro, la mancata notifica degli atti di sequestro (avendo appreso del blocco dei conti tramite home banking), la carenza di motivazione del provvedimento genetico, l'omessa trasmissione dei verbali di esecuzione del sequestro da parte del PM e il mancato rispetto dei termini per il riesame.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché le parti non hanno dimostrato l'avvenuta esecuzione del sequestro e quindi non hanno allegato il necessario interesse all'impugnazione. La decisione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza consolidata: chi impugna deve allegare la perdita concreta della disponibilità del bene (ad es. verbali di esecuzione). I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di una somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater
Norma sostanziale richiamata come titolo di reato (indebita compensazione) da cui sarebbe derivato il profitto oggetto di sequestro
Codice di procedura penale, art. 586 comma 4
Richiamato nella giurisprudenza e nella decisione per il principio che l'impugnazione è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale, ossia l'effettiva lesione della sua sfera patrimoniale
Codice di procedura penale, art. 322
Individua i soggetti legittimati a chiedere il riesame; la Corte sottolinea che la legittimazione astratta va accompagnata dall'allegazione dell'interesse concreto
Codice di procedura penale, art. 324 (com. 3,5,7)
Norme procedurali relative ai termini e alla forma dell'istanza di riesame richiamate dai ricorrenti ma ritenute assorbite dalla questione preliminare dell'inammissibilità per difetto di interesse
Codice di procedura penale, art. 321
Norma sulla motivazione degli atti giurisdizionali richiamata dalla ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento genetico; la Corte non approfondisce il merito a causa dell'inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 325
Richiamato dalla ricorrente in tema di nullità per motivazione assente o apparente; la Corte osserva che tale censura è assorbita dall'inammissibilità per difetto di interesse
Richiamato come contestazione di falsità di atti pubblici a carico degli indagati, parte del quadro fattuale alla base del sequestro
Codice di procedura penale, artt. 357 secondo comma e 373 lett. c)
Norme richiamate nei motivi di doglianza in tema di impugnazioni e comunicazioni processuali; non hanno modificato il rilievo decisivo sull'onere di allegazione dell'esecuzione del sequestro
Massime di principio
- Per impugnare un provvedimento di sequestro preventivo (riesame) è indispensabile allegare e, se possibile, provare l'effettiva esecuzione della misura: senza tale allegazione manca l'interesse concreto e l'impugnazione è inammissibile.
- La mera esistenza di un provvedimento cautelare non giustifica un'impugnazione se esso non ha inciso concretamente sulla sfera patrimoniale del ricorrente; l'interesse ad agire è collegato alla perdita di disponibilità del bene.
- La conoscenza del blocco dei conti tramite home banking può essere elemento idoneo a dimostrare l'esecuzione, ma deve essere prodotta e allegata tempestivamente al giudice del riesame; senza evidenze documentali specifiche tale allegazione non produce effetti decisionali.
- Se il Pubblico Ministero non trasmette i verbali di esecuzione del sequestro, l'onere di allegazione grava comunque sul ricorrente che intenda sostenere l'esecuzione: la mancata produzione probatoria da parte dell'impugnante può determinare l'inammissibilità.
- Le censure sulla motivazione o sulla correttezza formale del provvedimento genetico (es. motivazione apparente o assente) restano rilevanti solo se l'impugnazione supera il filtro preliminare dell'ammissibilità; ovvero, il giudice non esamina il merito se manca l'interesse concreto.
- Il rispetto dei termini procedurali per il riesame è importante, ma le questioni temporali possono risultare assorbite dalla mancanza di interesse all'impugnazione dovuta all'assenza di esecuzione del sequestro.
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