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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17322/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 13/09/2024. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p., lamentando la mancata riqualificazione giuridica del fatto di reato. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi concreti posti a fondamento della censura e non consentiva un effettivo sindacato di legittimità. Con il secondo motivo ha contestato l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto la censura non proponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena, inclusa la valutazione di aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti e la fissazione della pena base, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto il giudice di merito aveva adeguatamente motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. come parametro della motivazione della sentenza, ma la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma sulla motivazione della sentenza richiamata a sostegno del primo motivo, ritenuto tuttavia privo di specificità.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    È stato applicato come criterio di specificità dei motivi di ricorso; la mancanza di indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura rende il motivo inammissibile.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio legale per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio legale per la graduazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente, si limiti ad affermazioni generiche e non individui con precisione gli specifici errori denunciati.
  • La censura sulla mancata riqualificazione giuridica del fatto deve essere sorretta da puntuali indicazioni fattuali e giuridiche; in mancanza, non consente al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
  • La doglianza relativa alla misura della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione di merito in cassazione, poiché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della graduazione sanzionatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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