Cassazione Civile, Ordinanza n. 09870/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Giudice di Pace da una cliente di energia nei confronti del fornitore, con cui si chiedeva di dichiarare non dovuta una somma di 50 euro addebitata in una fattura del 14 ottobre 2017 e, in aggiunta, il risarcimento di 400 euro per asserita violazione dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede. Il fornitore si costituiva resistendo e proponeva a sua volta domanda riconvenzionale per il pagamento di 487,20 euro oltre interessi. Il Giudice di Pace rigettava la domanda principale e accoglieva la riconvenzionale. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'erede della originaria attrice deceduta nel corso del giudizio. Il ricorso era articolato su due motivi, ma il testo non ne specifica il contenuto; dalla decisione emerge però che la controricorrente eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto contro una sentenza del giudice di pace appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che, per le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'unico rimedio ordinario ammesso è l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., con esclusione del ricorso diretto per cassazione. Di conseguenza ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'ordine di esibizione emesso dal giudice di pace nei confronti del distributore di gas.
per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, salva la revocazione per motivi ordinari.
il ricorso per cassazione è esperibile solo contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; la sentenza equitativa appellabile del giudice di pace non rientra in tali categorie e quindi non è ricorribile direttamente per cassazione per i vizi di cui al n. 5.
art. 111 Cost.
la disciplina del ricorso straordinario per sentenze e provvedimenti privi di mezzi di impugnazione non si applica alle sentenze del giudice di pace appellabili, anche se per motivi limitati.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1 quater; comma 1-bis
dà titolo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria sono appellabili a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. e non sono direttamente ricorribili per cassazione.
- Il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. presuppone, di regola, una sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado; non è quindi utilizzabile per aggirare il sistema dei mezzi di impugnazione previsto per le sentenze del giudice di pace.
- La disciplina del ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. opera solo per provvedimenti non altrimenti impugnabili, non per decisioni che siano già soggette ad appello, sia pure con motivi limitati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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