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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28257/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputate, già condannate dal Tribunale per concorso in furto in abitazione aggravato, hanno proposto appello contro la sentenza di primo grado. La Corte d'appello ha però dichiarato l'appello inammissibile perché proposto tardivamente. Contro tale decisione le imputate hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge per la mancata pronuncia della Corte territoriale sull'eccezione difensiva relativa all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio. In sostanza, le ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello avrebbe dovuto affrontare quel vizio processuale prima di dichiarare l'inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che la tardività dell'appello rende il gravame inammissibile e che tale causa di inammissibilità prevale sull'eccezione di omessa notifica del decreto di citazione a giudizio sollevata dalla difesa. Le ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per qualificare la contestazione a carico delle imputate.

  • art. 624-bis c.p.

    Indicata quale norma incriminatrice del furto in abitazione.

  • art. 625 c.p., n. 5

    Richiamato come aggravante del furto contestato.

  • art. 61 c.p., n. 5

    Richiamato come ulteriore aggravante contestata.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la decisione applica il principio per cui l'appello tardivo è inammissibile e tale inammissibilità assorbe le ulteriori questioni dedotte.

Massime di principio

  • Quando l'appello è proposto oltre il termine di legge, il gravame deve essere dichiarato inammissibile e tale vizio assorbe le ulteriori eccezioni difensive che presuppongano l'esame del merito o di questioni antecedenti.
  • Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un'omessa pronuncia su un'eccezione processuale non può essere utile se l'impugnazione è già colpita da una causa autonoma e preliminare di inammissibilità, come la tardività dell'appello.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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