Ordinanza n. 1447/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento in data 13.03.2026, con cui il Responsabile del SUAP ha annullato in autotutela l’autorizzazione unica ottenuta per silenzio-assenso dalla società ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 259/03, ai fini della realizzazione di un’infrastruttura per le telecomunicazioni elettroniche; b) del verbale prot. n. 10027 del 13.3.2026 (conosciuto mediante il provvedimento impugnato al punto precedente); c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela dell'autorizzazione unica formatasi per silenzio-assenso per la realizzazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni elettroniche
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Responsabile del SUAP del 13 marzo 2026 con cui è stata annullata in autotutela l'autorizzazione unica ottenuta per silenzio-assenso ai sensi del d.lgs. n. 259/2003, nonché il verbale presupposto e gli ulteriori atti connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti né le contestazioni difensive del Comune.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito nel merito la legittimità dell'annullamento in autotutela né ha espressamente accolto o respinto la domanda cautelare sulla base di una valutazione analitica di fumus boni iuris e periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha ritenuto adeguata tutela per la ricorrente la celere fissazione dell'udienza di merito, fissata all'11 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sufficiente, nel bilanciamento degli interessi, la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito.
La società riferisce di avere ottenuto per silenzio-assenso un'autorizzazione unica per la realizzazione di un'infrastruttura per telecomunicazioni elettroniche; il provvedimento impugnato ne ha disposto l'annullamento in autotutela.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelate le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell'udienza di merito, senza disporre la sospensione dell'atto impugnato, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La fissazione dell'udienza di merito costituisce una misura organizzativa e processuale di tutela cautelare, ma non comporta una decisione definitiva sulla fondatezza delle censure rivolte contro il provvedimento amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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