Sentenza n. 3947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 12527/2025, resa tra le parti, E/O RIFORMA della sentenza del TAR per il Lazio, Roma, sez. IV-quater, n. 12527/2025, pubblicata in data 24.06.2025, resa inter partes nel giudizio RG n. 5959/2025, non notificata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa sulle controversie relative alla rettifica dell'accertamento definitivo del credito e alla richiesta di restituzione di somme erogate nell'ambito di una procedura di finanziamento pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (imprese beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le imprese appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 34 c.p.a., degli artt. 24, 102 e 113 Cost., degli artt. 2, 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, dell'art. 7 c.p.a., nonché degli artt. 60 e 88 c.p.a. Le doglianze riguardavano, in particolare, il mancato esame preliminare della natura del decreto ministeriale rilevante nella procedura, la contraddittorietà della decisione e l'illegittimo discostamento dalle indicazioni fornite da AGEA. Nel merito della giurisdizione, le appellanti sostenevano che la controversia non riguardasse un mero inadempimento alle condizioni di concessione, ma la legittimità di una modifica sopravvenuta del quadro normativo incidente sulle modalità di spesa e rendicontazione del programma finanziato, con conseguente lesione di una posizione di interesse legittimo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha distinto le controversie relative alla revoca o al recupero di contributi fondate sull'inadempimento del beneficiario o sullo sviamento dei fondi, che appartengono alla giurisdizione ordinaria perché incidono su un diritto soggettivo, da quelle concernenti il corretto esercizio del potere amministrativo e della ponderazione degli interessi, comprese le modifiche sopravvenute della disciplina di attribuzione, spesa o rendicontazione del beneficio, che appartengono alla giurisdizione amministrativa perché incidono su un interesse legittimo. Nel caso concreto, il recupero delle somme costituiva conseguenza della contestata modifica sopravvenuta della disciplina di riferimento; pertanto, l'oggetto prioritario della controversia era la legittimità dell'esercizio del potere amministrativo. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a., la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa al TAR Lazio per l'esame del ricorso di primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
In caso di erronea declinatoria della giurisdizione da parte del giudice di primo grado, il giudice d'appello annulla la sentenza e rimette la causa al primo giudice per l'esame della controversia.
Richiamato in relazione all'ambito della giurisdizione amministrativa e alla dedotta erronea declinatoria di giurisdizione.
Richiamato tra le norme processuali la cui violazione è stata dedotta con l'appello.
Richiamato per la dedotta violazione dei limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato con riferimento alle modalità decisorie della sentenza di primo grado.
Richiamato con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.
artt. 24, 102 e 113 Cost.
Richiamati dalle appellanti a tutela del diritto di difesa, del riparto di giurisdizione e della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- La controversia sulla revoca o sul recupero di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il provvedimento si fonda sull'accertamento dell'inadempimento del beneficiario rispetto alle condizioni stabilite dalla concessione o dalla legge, oppure sullo sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato.
- La controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa quando riguarda il corretto esercizio del potere discrezionale di ponderazione degli interessi nella concessione del beneficio o quando, dopo la concessione, il beneficio è inciso da un annullamento o da una revoca per vizi di legittimità, per contrasto originario con il pubblico interesse o in conseguenza di mutamenti sopravvenuti della disciplina di riferimento.
- Quando il recupero di somme erogate costituisce conseguenza della contestazione della legittimità di una modifica sopravvenuta delle regole relative all'assegnazione, alla spesa o alla rendicontazione del finanziamento, la posizione del beneficiario è qualificabile come interesse legittimo e la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.
- L'erronea declinatoria della giurisdizione da parte del giudice amministrativo di primo grado comporta, in sede di appello, l'annullamento della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.a.
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