Cassazione Civile, Ordinanza n. 04634/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso il pignoramento fondato su un assegno quale titolo stragiudiziale. In primo grado l'opposizione era stata accolta, mentre la domanda risarcitoria ex art. 96, comma 3, c.p.c. era stata rigettata. La corte d'appello ha confermato la decisione. La parte che aveva proposto l'opposizione ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti riferiti alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. e alla compensazione delle spese di lite. La resistente ha depositato controricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per tardività: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 6 luglio 2021 e il ricorso notificato il 5 febbraio 2022, oltre il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., scaduto il 7 gennaio 2022. La sospensione feriale non è stata ritenuta applicabile perché la controversia era assoggettata al regime processuale dell'opposizione all'esecuzione, nel quale la sospensione dei termini non opera; la Corte precisa che ciò vale anche quando all'opposizione si accompagni una domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività della notificazione rispetto al termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c., ritenendo non applicabile la sospensione feriale dei termini in quanto il giudizio rientrava nel regime dell'opposizione all'esecuzione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda risarcitoria per responsabilità aggravata può accompagnare l'opposizione all'esecuzione; tuttavia la sua presenza non fa venir meno il regime processuale speciale della controversia ai fini della sospensione feriale dei termini.
Individua il termine lungo per proporre impugnazione, rispetto al quale il ricorso è stato ritenuto tardivo.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia reso la dichiarazione prevista dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto, cui si collega l'ulteriore importo previsto dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione la sospensione feriale dei termini processuali non opera; di conseguenza, il termine lungo per impugnare decorre senza interruzione feriale.
- La presenza di una domanda ex art. 96 c.p.c. proposta nel contesto dell'opposizione all'esecuzione non muta il regime processuale speciale della controversia ai fini del computo dei termini per l'impugnazione.
- L'impugnazione proposta oltre il termine lungo ex art. 327, comma 1, c.p.c. è inammissibile, anche se la questione dedotta riguarda spese di lite o responsabilità aggravata.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente va condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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