Cassazione Civile, Ordinanza n. 07570/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Nel giudizio di separazione personale promosso da una coniuge ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il tribunale aveva dichiarato la separazione e condannato il marito soccombente al pagamento delle spese in favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. n. 115/2002. Nello stesso provvedimento, liquidando il compenso del difensore della parte ammessa ex art. 83 d.P.R. n. 115/2002, il tribunale aveva applicato la decurtazione del 50% prevista dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002, ottenendo un importo inferiore a quello posto a carico del soccombente verso lo Stato. L'avvocata ha proposto opposizione al decreto/ordinanza di liquidazione e, dopo il rigetto in primo grado, ha ricorso per cassazione deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c., 82, 130, 131 e 133 d.P.R. n. 115/2002. Sosteneva che, quando la parte ammessa al patrocinio risulta vittoriosa nel processo civile, il giudice debba quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore, per evitare un ingiusto profitto dell'erario a danno del soccombente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che, pur essendo esistito un precedente conforme alla tesi della ricorrente, l'orientamento ormai prevalente afferma che nel processo civile il giudice non è tenuto a rendere identico l'importo dovuto dal soccombente allo Stato e quello liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio, perché ciò finirebbe per disapplicare l'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e altererebbe il sistema del gratuito patrocinio. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la difesa personale dell'avvocata ricorrente in cassazione.
artt. 92 c.p.c., 82, 130, 131 e 133 del d.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma asseritamente violata o falsamente applicata dal ricorrente, senza specifica autonoma statuizione sul suo contenuto.
artt. 82 e 103 del medesimo d.P.R.
norma richiamata per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Provvedendo poi ai sensi dell’art. 83 del d.P.R. n. 115/2002
norma che consente la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio.
ha applicato la decurtazione del 50% ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002
nel processo civile la decurtazione del 50% opera nella liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio e non va elisa per eguagliare l'importo recuperabile dal soccombente.
artt. 82, 130, 131 e 133 d.P.R. n. 115/2002
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma interpretazione nella decisione.
ha condannato il marito ... al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del d.P.R. n. 115/2002
prevede il pagamento delle spese in favore dello Stato da parte del soccombente quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
serve come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, se la parte ammessa risulta vittoriosa nel giudizio civile, il giudice non è tenuto a rendere coincidenti l'importo dovuto dal soccombente allo Stato e quello liquidato al difensore della parte ammessa.
- La decurtazione prevista dall'art. 130 d.P.R. n. 115/2002 opera anche quando la controparte soccombente sia tenuta al pagamento delle spese in favore dello Stato, senza che il giudice debba adeguare la liquidazione per neutralizzarla.
- L'eventuale differenza tra somme recuperate dallo Stato e somme liquidate al difensore rientra nella logica complessiva del sistema del patrocinio a spese dello Stato e non integra di per sé un ingiusto profitto dell'erario.
- In sede di legittimità, il ricorso è infondato quando si fonda su un orientamento isolato superato da una giurisprudenza di legittimità ormai prevalente e consolidata.
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