Cassazione Civile, Ordinanza n. 03309/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con irrogazione di sanzioni, emesso dall'amministrazione finanziaria per recuperare l'IVA applicata con aliquota agevolata al 4% in occasione della cessione di un appartamento. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che l'immobile non fosse di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969; l'Ufficio, invece, riteneva che due locali qualificati come cantina/ripostiglio e lavanderia dovessero essere considerati locali abitativi o comunque utili ai fini del superamento dei parametri dimensionali che escludono l'agevolazione. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia. In Cassazione, l'Agenzia ha proposto un unico motivo denunciando nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR si fosse limitata a recepire le conclusioni del CTU senza confrontarsi con le specifiche critiche dell'Ufficio e con la diversa qualificazione catastale e fattuale dei locali controversi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza d'appello si era sostanzialmente appiattita sulla decisione di primo grado e sulle conclusioni del consulente tecnico, senza dare conto delle contestazioni specifiche dell'amministrazione e senza svolgere un effettivo esame critico del materiale di causa. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana per un nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; la sua mancanza o apparenza comporta nullità.
La decisione deve essere motivata in modo effettivo e non meramente adesivo o apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione adeguata, non potendo limitarsi a un mero richiamo alle conclusioni di consulenze o decisioni precedenti.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione è deducibile come error in procedendo.
Massime di principio
- È nulla per difetto di motivazione la sentenza di secondo grado che si limiti ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado o alle conclusioni del consulente tecnico, senza confrontarsi con i motivi di gravame e con le contestazioni specifiche della parte appellante.
- Nel giudizio di appello il controllo richiesto al giudice conserva natura di revisio prioris instantiae: il giudice deve esaminare criticamente la decisione impugnata e il materiale di causa, non potendo risolversi in una conferma apodittica della sentenza precedente.
- Nel processo tributario la motivazione non può essere solo apparente o meramente stereotipata, specie quando la controversia dipenda dalla qualificazione di elementi fattuali decisivi contestati tra le parti e rilevanti ai fini dell'imposizione.
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