Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità, definito con ordinanza di rigetto del ricorso del Ministero dell'Interno contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano, il difensore della parte vittoriosa aveva chiesto la distrazione delle spese dichiarando di averle anticipate e di non aver riscosso gli onorari. L'ordinanza n. 18818/2020 aveva liquidato le spese a carico del Ministero, ma nel dispositivo aveva omesso di attribuirle al difensore antistatario, limitandosi a condannare il Ministero al rimborso delle spese al controricorrente. Con il ricorso per correzione di errore materiale, il difensore ha chiesto la rettifica dell'ordinanza per inserire la distrazione in suo favore. La Corte ha rilevato che la richiesta di distrazione era stata ritualmente formulata, che l'omissione del riferimento all'avvocato costituiva errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e che la domanda di distrazione può ritenersi validamente proposta anche senza l'esplicita dichiarazione di anticipazione spese e mancata riscossione degli onorari, essendo tale dichiarazione implicitamente contenuta nella richiesta stessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale, disponendo la rettifica dell'ordinanza n. 18818/2020 nel senso che la condanna alle spese del giudizio di legittimità deve intendersi pronunciata in favore dell'avvocato Alessandro Ferrara, quale difensore antistatario del controricorrente, e non genericamente in favore del controricorrente. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si pronunciano spese processuali e che il procedimento non è soggetto a contributo unificato. L'ordinanza corretta deve essere annotata sull'originale della precedente ordinanza.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.
consente al difensore di stare in giudizio da sé medesimo rappresentato e difeso
ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.
richiamato per la proposta di manifesta fondatezza del ricorso
art. 380 bis, comma 10, c.p.c.
ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ.
usato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ.
indicato come base del procedimento di correzione degli errori materiali
artt. 287 e 391 bis cod. proc. civ.
richiamato insieme all'art. 287 quale fondamento della correzione degli errori materiali in Cassazione
art. 13, comma 10-quater, d.P.R. n. 115/2002
E' inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, del d.p.r. n. 115/2002.
non si applica al procedimento di correzione degli errori materiali, che non è soggetto a contributo unificato
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., non già un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- Il difensore è legittimato a chiedere la correzione dell'errore materiale quando, nel giudizio definito dal provvedimento da correggere, abbia formulato specifica istanza di distrazione delle spese.
- La domanda di distrazione delle spese può ritenersi validamente proposta anche se non sia stata ripetuta in forma espressa la dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale dichiarazione è implicitamente insita nella richiesta di distrazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una nuova pronuncia sulle spese processuali e tale procedimento non è soggetto a contributo unificato.
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