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Ordinanza

Ordinanza n. 4771/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato che aveva sospeso gli effetti della sentenza di primo grado e, indirettamente, del provvedimento di revoca del nulla osta stagionale e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia - Bari che aveva respinto il ricorso contro un provvedimento prefettizio, comunicato a seguito di accesso agli atti, con il quale erano stati revocati il nulla osta stagionale e rigettata la domanda di autorizzazione all’ingresso. In sede cautelare il Consiglio di Stato, con ordinanza del 2 marzo 2026, aveva sospeso l’esecutività della sentenza, ritenendo il gravame assistito da apprezzabili elementi di fondatezza con riguardo alla tesi della non perentorietà del termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 286/1998, anche alla luce delle modifiche normative intervenute e della giurisprudenza della Sezione sull’analoga disciplina dell’art. 6 del medesimo decreto legislativo. Il ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordinanza cautelare, chiedendo l’adozione delle misure necessarie a darvi esecuzione nelle more della definizione dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di esecuzione nei sensi indicati in motivazione. Ha ritenuto che, nelle more dell’udienza di merito, l’Amministrazione dovesse adottare ogni provvedimento utile a garantire provvisoriamente la tutela dei diritti fondamentali dell’appellante, tenendo conto anche della motivazione dell’ordinanza cautelare già emessa. La decisione non definisce il merito dell’appello né accerta in via definitiva l’illegittimità della revoca del nulla osta o del diniego di ingresso. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una misura cautelare.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Richiamato per i poteri del giudice dell’ottemperanza nell’adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato o dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    La questione della natura perentoria o non perentoria del termine previsto dalla disposizione è stata ritenuta rilevante ai fini della plausibile fondatezza dell’appello.

  • art. 6 d.lgs. 286/1998

    La giurisprudenza formatasi sull’analoga fattispecie è stata richiamata quale elemento interpretativo a sostegno della tesi della non perentorietà del termine.

  • art. 60 c.p.a.

    Individua la forma della sentenza di primo grado la cui esecutività è stata sospesa in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dell’appellante.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudice d’appello sospende l’esecutività della sentenza impugnata, l’Amministrazione deve conformare provvisoriamente la propria azione alla misura cautelare e adottare gli atti utili a renderla effettiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza a un’ordinanza cautelare, il giudice può imporre all’Amministrazione l’adozione di misure provvisorie idonee a tutelare i diritti fondamentali dell’interessato nelle more della decisione di merito.
  • La valutazione cautelare sulla possibile non perentorietà del termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. 286/1998 costituisce elemento sufficiente, nella fase sommaria, per giustificare la sospensione degli effetti della sentenza e orientare l’Amministrazione nell’esecuzione della misura cautelare, senza anticipare la definitiva decisione sull’appello.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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