Cassazione Civile, Sentenza n. 32213/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni per imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo alla registrazione della sentenza civile n. 420/2009 del Tribunale di Siracusa che aveva accertato la simulazione parziale della compravendita del 27/8/1997. Il ricorrente denunciava: difetto di motivazione dell'avviso (mancata indicazione di aliquote e base imponibile); errata applicazione dell'imposta in misura proporzionale (3%) anziché in misura fissa per atti soggetti a IVA; prescrizione del potere di accertamento ex art. 76 DPR 131/1986; omessa valutazione probatoria da parte dei giudici di merito; nullità dell'avviso per mancata legittimazione del dirigente firmatario in seguito alla sentenza Corte Cost. n. 37/2015.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'atto soggetto a registrazione è la sentenza e che, quando una sentenza accerta la simulazione producendo effetti reali (traslativi), la registrazione della pronuncia è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale (art. 8, lett. b) Tariffa Parte I allegata al DPR 131/1986). Ha ritenuto irrilevante che l'atto simulato sarebbe stato soggetto ad IVA: conta il contenuto e gli effetti della sentenza. Ha inoltre stabilito che l'Amministrazione non è obbligata ad allegare la sentenza all'avviso di liquidazione quando si tratta di atto conosciuto dal contribuente parte del giudizio e che la sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario non dirigenziale di carriera non comporta nullità, in linea con precedenti della Cassazione. Sono state confermate le imposte e le sanzioni; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. n. 131 del 1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro)
artt. 5, 20, 37, 40, 41, 72, 76
L'imposta di registro è un'imposta d'atto: se l'atto da registrare è una sentenza che dichiara la simulazione con effetti traslativi o condanna al pagamento di somme, la tassazione si applica alla sentenza stessa; per le pronunce che recano condanna al pagamento di somme si applica l'aliquota proporzionale (art. 8 Tariffa lett. b)). L'art. 72 prevede la sanzione (200%-400%) per occultamento parziale del corrispettivo; art. 76 riguarda termini di accertamento richiamati ma non ritenuti decisivi nel caso.
Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
art. 8, comma 1, lett. b)
Le sentenze che recano condanna al pagamento di somme sono soggette all'imposta di registro in misura proporzionale; si applica quindi il 3% sulla base imponibile determinata dalla sentenza e dagli effetti accertati.
Riferimenti ai principi di alternatività tra imposte e al regime formale degli avvisi: la nozione di alternatività IVA/registro non esclude che, quando l'atto registrato è una sentenza che realizza effetti traslativi, si applichi l'imposta proporzionale. L'art. 42 (richiamato giurisprudenzialmente) riguarda la sottoscrizione degli atti impositivi e i requisiti formali per la validità.
art. 3; art. 21‑octies; art. 21‑septies
Richiami alle regole di motivazione e trasparenza degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che l'avviso conteneva elementi sufficienti sulla base della conoscenza del procedimento da parte del contribuente, adempiendo all'obbligo motivazionale.
Corte Costituzionale
La declaratoria di incostituzionalità su ripetuti incarichi dirigenziali è stata valutata, ma la Cassazione ha ritenuto che la nullità degli incarichi non incide sulla validità degli avvisi quando sottoscritti da funzionari di carriera previsti dalla normativa vigente, richiamando precedenti di legittimità.
Regolamenti e decreti rilevanti per la dirigenza
d.lgs. n. 300/1999 artt. 66-68; d.lgs. n. 165/2001 artt. 4, comma 3, e 35; Regolamento Agenzia Entrate n. 4/2000
Richiami normativi utilizzati nella contestazione della legittimazione del dirigente firmatario; la Corte ha però seguito l'indirizzo secondo cui la firma del capo ufficio o di funzionario delegato di carriera rende l'atto valido.
Massime di principio
- Se una sentenza giudiziale dichiara la simulazione di un contratto e produce effetti reali (traslativi o condanna al pagamento di somme), l'oggetto della registrazione è la sentenza: si applica l'imposta di registro secondo la natura dell'atto dichiarato dalla pronuncia (spesso imposta proporzionale).
- La qualificazione fiscale dell'atto si determina sui contenuti e sugli effetti dell'atto registrato (es. sentenza), non necessariamente sulla qualificazione formale dell'atto originario; la natura IVA vs registro può essere superata dalla funzione fiscale della pronuncia giudiziale.
- L'Amministrazione non è obbligata ad allegare alla notifica dell'avviso di liquidazione la sentenza cui si riferisce se il contribuente era parte del giudizio e l'avviso contiene gli elementi essenziali necessari a comprendere la pretesa; in tal caso l'onere è considerato assolto.
- La mancata indicazione esplicita delle aliquote e della base imponibile nell'avviso non è automaticamente causa di illegittimità se il contenuto e la riferibilità dell'avviso consentono al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
- La sottoscrizione degli atti impositivi da parte di funzionari di carriera delegati (non necessariamente con qualifica dirigenziale) è valida ai fini di legge: la declaratoria di illegittimità di specifici conferimenti dirigenziali non comporta automaticamente la nullità degli avvisi firmati da funzionari di carriera.
- Se il contribuente ha occultato total o parzialmente il corrispettivo, oltre alla maggiore imposta è applicabile la sanzione prevista (art. 72 DPR 131/1986), con percentuali elevate (200%-400%) sulla maggiore imposta.
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