Cassazione Civile, Ordinanza n. 05042/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
La controversia nasce da un precedente ricorso per cassazione proposto contro una sentenza della Corte d'appello di Bari, poi dichiarato improcedibile dalla Cassazione perché, secondo l'ordinanza del 3 giugno 2024, non erano stati tempestivamente depositati né la relazione di notificazione del provvedimento impugnato né il provvedimento stesso in originale o in copia autentica. Contro tale ordinanza il soccombente propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c.: sostiene che la Corte non avrebbe considerato il deposito cartaceo della relazione di notificazione della sentenza d'appello e che avrebbe erroneamente ravvisato l'improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della sentenza, nonostante l'assenza di contestazione della controparte sulla copia cartacea prodotta. Nel corpo del ricorso richiama anche censure contro la sentenza d'appello, prospettando violazioni del contraddittorio preventivo, dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000, dell'art. 77 D.P.R. 602/1973, dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 329, comma 2, c.p.c., ma tali doglianze restano sullo sfondo rispetto al tema decisivo della revocazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Ritiene assorbente il rilievo che la censura non investe un vero errore di fatto revocatorio, ma un preteso errore di diritto: la doglianza, infatti, mira a contestare la valutazione della Corte sulla necessità del deposito dell'originale o di copia autentica della sentenza d'appello, e non l'affermazione di un fatto inesistente o l'omessa percezione di un fatto esistente. La Corte richiama il principio secondo cui la revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto e non per errori di giudizio o di interpretazione delle risultanze processuali. Conseguentemente, anche a voler ritenere avvenuto il deposito della relazione di notificazione, la precedente declaratoria di improcedibilità resterebbe ferma per l'autonoma ragione del mancato deposito del provvedimento impugnato in forma idonea. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il rimedio azionato contro l'ordinanza di cassazione, ma è utilizzabile solo nei limiti dell'errore revocatorio di fatto
l'errore revocatorio è configurabile solo se la decisione si fonda sull'affermazione o negazione di un fatto la cui realtà processuale è incontroversa; non basta un errore di valutazione giuridica
richiamato tra le censure rivolte alla sentenza d'appello, senza incidenza decisiva sulla soluzione del giudizio di revocazione
richiamato tra le censure rivolte alla sentenza d'appello, senza incidenza decisiva sulla soluzione del giudizio di revocazione
richiamato tra le censure rivolte alla sentenza d'appello, senza incidenza decisiva sulla soluzione del giudizio di revocazione
richiamato nelle doglianze sulla sentenza d'appello, ma non esaminato nel merito ai fini della revocazione
richiamato nelle doglianze sulla sentenza d'appello, ma non esaminato nel merito ai fini della revocazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è esperibile solo per errore di fatto, ossia per un'erronea percezione dell'esistenza o inesistenza di un fatto risultante dagli atti; non è invece ammessa per contestare errori di diritto, valutazioni giuridiche o interpretazioni delle risultanze processuali.
- Non integra errore revocatorio la critica con cui si contesti la qualificazione giuridica di un deposito processuale o la valutazione della sua idoneità a impedire l'improcedibilità del ricorso.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome, la censura che investa solo una di esse è comunque inidonea a rimuovere il decisum se l'altra ragione resta intatta.
- L'assenza di contestazione della controparte non può sanare, di per sé, il difetto dei requisiti formali richiesti per il deposito del provvedimento impugnato in cassazione, quando la Corte ritenga necessario l'originale o la copia autentica.
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