Cassazione Civile, Ordinanza n. 22683/2026 del 04/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'assegnazione di un alloggio di proprietà comunale a un dipendente comunale, in base a un contratto qualificato come concessione per motivi di servizio. Il Comune ha sostenuto che il godimento dell'immobile fosse destinato a cessare quando venissero meno le ragioni di servizio che avevano giustificato l'assegnazione, e che, cessato il rapporto di lavoro per trasferimento ad altro Comune, l'occupante dovesse rilasciare l'immobile e corrispondere un'indennità di occupazione. Il Tribunale aveva rigettato le domande del Comune ritenendo che la permanenza del godimento fosse collegata allo svolgimento di specifiche mansioni e che il recesso fosse formalmente viziato. La Corte d'appello, invece, ha accolto il gravame del Comune, ritenendo cessato il diritto di godimento e dovuta l'indennità. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe fondato la decisione sul pensionamento intervenuto nel 2019 e non sul trasferimento del 2017, introducendo un fatto costitutivo diverso e successivo; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte interpretato le clausole contrattuali in modo incoerente; 3) motivazione apparente sulla ritenuta "valutazione del Sindaco" recepita nella comunicazione di recesso; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento del contenuto del documento del 4 ottobre 2017. Il Comune, con ricorso incidentale, ha contestato la sentenza d'appello sul piano della legittimazione processuale e della procura, sostenendo la propria posizione difensiva e impugnatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché il primo motivo era in parte inammissibile e comunque infondato: la questione di novità della domanda non era stata tempestivamente prospettata in appello e, comunque, la deduzione del pensionamento come termine finale dell'indennità integrava solo una precisazione temporale della pretesa, non una domanda nuova. Gli altri motivi sono stati respinti perché le doglianze sulla motivazione non denunciavano un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione, ma soltanto un dissenso sull'interpretazione del contratto e sulla ricostruzione del fatto, e perché il preteso travisamento della prova mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del documento. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile: la delibera di Giunta comunale autorizzava il Sindaco solo a resistere nel giudizio di cassazione per confermare la sentenza di appello, ma non a proporre un autonomo ricorso incidentale; ne è derivata la mancanza di valida procura speciale per l'impugnazione incidentale. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
È la norma processuale sotto la quale il Comune ha introdotto il giudizio di merito in materia locatizia/di rilascio dell'immobile.
Invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione o pronuncia su domanda diversa; la Corte ha escluso la novità della domanda perché si trattava solo di precisazione temporale della pretesa.
Richiamato per il divieto di domande nuove in appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non tempestivamente sollevata e comunque infondata nel merito.
Evocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte ha escluso che ricorressero anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
art. 111 Cost.
Richiamato in connessione con il vizio di motivazione; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è limitato alle sole anomalie motivazionali estreme.
Invocato per asserito travisamento della prova documentale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del documento.
La Corte ha richiamato l'esegesi secondo cui la parte che ha causato o non ha tempestivamente rilevato una nullità non può poi dedurla, salvo i casi di rilievo officioso anche nel grado successivo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi relativi a ultrapetizione, nullità della sentenza, motivazione apparente e violazione delle regole processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per ricordare che, dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale, nei soli casi di anomalia motivazionale o omesso esame di un fatto decisivo.
Norma del rito camerale utilizzata per la trattazione del ricorso per cassazione e per il deposito della memoria.
Richiamato in tema di revocazione per errore di fatto, quale rimedio proprio del travisamento del contenuto oggettivo della prova in alcuni casi.
art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000
La Corte lo richiama per affermare che il Sindaco è rappresentante legale dell'ente, salvo diversa disciplina statutaria che subordini la legittimazione a preventiva autorizzazione della Giunta.
Richiamato per riconoscere l'autonomia statutaria dell'ente locale nella disciplina della rappresentanza processuale del Sindaco.
art. 18, comma 1, Statuto comunale
"il Sindaco sta in giudizio con l'autorizzazione della Giunta comunale"
La Corte lo interpreta come norma che condiziona la legittimazione processuale del Sindaco all'autorizzazione della Giunta e che circoscrive il potere conferito nel caso concreto alla sola resistenza in giudizio.
La mancanza di valida autorizzazione del Sindaco a proporre ricorso incidentale si riflette sulla validità della procura speciale al difensore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dei ricorsi.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se applicabile.
Massime di principio
- La deduzione in appello di un fatto sopravvenuto che incida solo sulla decorrenza o sulla durata della pretesa non integra, di per sé, una domanda nuova se il fatto costitutivo resta il medesimo; si tratta di una mera emendatio del petitum temporale.
- Il divieto di domande nuove in appello non può essere fatto valere in cassazione dalla parte che non abbia tempestivamente sollevato la relativa eccezione nel grado precedente, quando la nullità non sia espressamente rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- In cassazione il vizio di motivazione è oggi configurabile solo nelle ipotesi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è consentito censurare la mera insufficienza, opinabilità o non condivisibilità dell'interpretazione del contratto e della ricostruzione del fatto.
- La censura di travisamento della prova è ammissibile solo quando si denunci una svista sul contenuto oggettivo del documento o del mezzo di prova; non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per contestare il ragionamento inferenziale del giudice.
- Quando lo statuto dell'ente locale subordina la rappresentanza processuale del Sindaco a preventiva autorizzazione della Giunta, tale autorizzazione costituisce fonte e limite del potere di stare in giudizio: se essa abilita solo la resistenza all'impugnazione, non legittima anche la proposizione di un ricorso incidentale.
- La procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione presuppone una valida legittimazione dell'organo che la rilascia; se l'organo è autorizzato solo a resistere, la procura è inefficace nella parte in cui abilita una autonoma impugnazione.
- rami
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