Cassazione Civile, Ordinanza n. 22684/2026 del 04/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da un'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società in liquidazione contro l'ex amministratrice, per asseriti atti di mala gestio consistiti, da un lato, in distrazioni di attivo tramite duplicazione dei costi di trasporto e, dall'altro, in storni contabili di poste attive patrimoniali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda sugli storni e accolto quella sui costi di trasporto; la Corte d'appello, decidendo su appello principale dell'amministratrice e incidentale del fallimento, ha invece escluso la responsabilità per i costi di trasporto e l'ha affermata per gli storni contabili, condannando la convenuta al risarcimento. Con il ricorso per cassazione l'amministratrice ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi per mancata valutazione della documentazione e delle difese giustificative delle operazioni di storno; 2) omesso esame circa la mancanza di prova del nesso causale tra gli storni e il danno, che sarebbe stato da provare dal fallimento attore; 3) nullità per ultrapetizione, assumendo che la Corte d'appello avesse ravvisato una responsabilità da omissione non domandata; 4) violazione degli artt. 91-92 c.p.c. sulle spese, da ricalcolare in caso di accoglimento dei primi motivi. In memoria la ricorrente ha anche richiamato una successiva assoluzione penale per fatti asseritamente coincidenti, ma la Corte ha ritenuto inammissibile tale deduzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inidoneo a censurare un vero "fatto storico" decisivo, risolvendosi in una critica alla valutazione delle prove e delle difese già esaminate dai giudici di merito; ha osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulti, del momento di discussione processuale e della sua decisività. Ha reputato il secondo motivo altrettanto generico, perché in realtà contestava l'adempimento dell'onere probatorio da parte della curatela più che un omesso esame di fatti decisivi. Ha giudicato il terzo motivo del tutto generico e non autosufficiente. Il quarto motivo è stato assorbito, precisando comunque che la compensazione parziale delle spese e la ripartizione della CTU trovano giustificazione nella soccombenza reciproca e sono valutazioni discrezionali del giudice di merito. È stata inoltre dichiarata inammissibile la deduzione in memoria relativa alla sopravvenuta assoluzione penale, perché fuori dai limiti dell'art. 372 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, in assenza di difese dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
azione di responsabilità ex art. 146 l.fall.
indica il fondamento dell'azione proposta dal curatore per far valere la responsabilità dell'amministratrice verso la massa fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di legittimità richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione di documenti, prove o difese.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e i dati processuali da cui esso risulta, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
concorre all'onere di specificazione e produzione degli atti rilevanti a sostegno del motivo di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la doglianza di nullità della sentenza per ultrapetizione.
le spese possono essere compensate in presenza di soccombenza reciproca; la misura e la ripartizione anche della CTU sono valutazioni discrezionali del giudice di merito.
impedisce la produzione in cassazione di documenti fuori dai casi tassativamente previsti; per questo è stata ritenuta inammissibile la deduzione basata sulla successiva sentenza penale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico principale o secondario, decisivo e realmente omesso dal giudice; non è sufficiente contestare la mancata valorizzazione di documenti, prove o argomentazioni difensive già prese in considerazione.
- Quando il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito, la censura non può essere costruita come vizio di omesso esame solo perché la valutazione probatoria è ritenuta errata o incompleta dalla parte ricorrente.
- Le doglianze sulla mancanza di prova del danno o del nesso causale non si convertono automaticamente in un vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., se in realtà mirano a rimettere in discussione la distribuzione dell'onere della prova o l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La denuncia di ultrapetizione deve essere specifica e autosufficiente, indicando con precisione il contenuto della domanda originaria e l'effettivo scostamento del decisum rispetto al petitum e alla causa petendi; una censura generica è inammissibile.
- In sede di legittimità la deduzione di documenti sopravvenuti è ammessa solo nei limiti tassativi dell'art. 372 c.p.c.; le allegazioni eccedenti tali ipotesi non possono essere esaminate.
- In presenza di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese e la ripartizione del costo della CTU rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non illogica.
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