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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22685/2026 del 04/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dal fallimento di una società in nome collettivo e, in ripercussione, del socio illimitatamente responsabile. Tra i beni appresi alla massa vi erano due immobili che il socio aveva donato alla figlia circa due anni prima della prima dichiarazione di fallimento. Dopo una prima declaratoria di fallimento del socio, poi revocata per vizio di notifica e successivamente rinnovata su istanza del curatore ai sensi dell'art. 147, comma 4, l. fall., la donataria ha reclamato contro l'avviso di vendita degli immobili, sostenendo che la donazione era anteriore di oltre due anni rispetto alla seconda dichiarazione di fallimento del donante e che, quindi, non poteva operare l'acquisizione automatica ex art. 64 l. fall. La ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 147 l. fall. e la nullità della sentenza, sostenendo che il fallimento in estensione del socio palese, una volta venuto meno il primo fallimento per nullità/revoca, produce effetti solo ex nunc e non può retroagire alla data della prima declaratoria della società; ha invocato il principio di Cass., Sez. U., n. 8257/2002 per sostenere l'autonomia del fallimento successivo del socio. Ha inoltre richiamato le norme sugli effetti del fallimento verso fallito, creditori e terzi, affermando che ogni effetto decorre dalla dichiarazione di fallimento riferita al singolo soggetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, respingendo l'eccezione del curatore sulla non ricorribilità del decreto ex art. 36 l. fall. perché il provvedimento era definitivo e decisorio in quanto incideva sulla legittimità dell'acquisizione degli immobili alla massa fallimentare. Nel merito, però, ha rigettato entrambi i motivi, affermando che il principio dell'efficacia ex nunc vale per il fallimento del socio occulto, non per il socio palese illimitatamente responsabile. Per quest'ultimo il fallimento deriva ex lege da quello della società e mantiene un momento genetico unitario con esso, sicché la successiva dichiarazione di fallimento del socio, emessa su istanza del curatore dopo la revoca della prima per vizio di notifica, fa retroagire i propri effetti alla data del fallimento della società. Di conseguenza, la donazione compiuta nel biennio precedente alla prima dichiarazione resta soggetta agli effetti acquisitivi di cui all'art. 64 l. fall. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 147 l. fall.

    comma 1; comma 4; comma 2

    Il comma 1 disciplina il fallimento in ripercussione dei soci palesi, che opera automaticamente per effetto del fallimento della società; il comma 4 riguarda invece il fallimento in estensione dei soci occulti, che richiede un'istanza di parte ed è autonomo; il comma 2 evidenzia che la disciplina sulle cessazioni e pubblicità riguarda effetti operativi ma non altera il carattere unitario del momento genetico del fallimento del socio palese.

  • art. 64 l. fall.

    Gli effetti acquisitivi sulla massa degli atti gratuiti compiuti nel periodo rilevante si ancorano, nel caso del socio palese, alla data del fallimento della società, cui retroagisce la successiva dichiarazione del suo fallimento.

  • art. 15 l. fall.

    Il vizio di notifica del ricorso introduttivo determina la nullità/revoca della sentenza dichiarativa di fallimento; la Corte richiama il principio per cui, in caso di mancata notificazione, il giudice del reclamo deve revocare il provvedimento e rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 36 l. fall.

    Il reclamo avverso gli atti del giudice delegato e il decreto del tribunale è stato ritenuto ammissibile; il decreto reso sul reclamo è definitivo e decisorio, se incide su diritti soggettivi nella gestione della procedura.

  • art. 42 l. fall.

    È richiamato come norma che fa decorrere gli effetti del fallimento dalla dichiarazione, ma nel caso di specie tale decorrenza va riferita alla dichiarazione di fallimento della società.

  • art. 44 l. fall.

    È richiamato tra le norme che producono effetti dalla data di dichiarazione di fallimento, da riferirsi alla data del fallimento della società per il socio palese.

  • art. 51 l. fall.

    Richiamato come disposizione i cui effetti verso i creditori e terzi si producono dalla data di dichiarazione del fallimento, qui ancorata alla procedura societaria.

  • art. 67 l. fall.

    Il precedente delle Sezioni Unite del 2002 è richiamato solo per il fallimento del socio occulto, ai fini del computo del periodo sospetto per la revocatoria.

  • art. 148 l. fall.

    L'unicità di curatore e giudice delegato e la separazione di masse attive e passive sono aspetti gestionali della procedura che non escludono l'unitarietà del momento genetico del fallimento del socio palese.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito nel d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul raddoppio del contributo unificato.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per affermare la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti decisori e definitivi resi in sede di reclamo in materia fallimentare, assimilabili alla giurisdizione esecutiva.

  • art. 1458 c.c.

    È richiamato solo in via esemplificativa per affermare che le sentenze costitutive possono avere efficacia retroattiva.

Massime di principio

  • Nel fallimento di società di persone, il fallimento del socio illimitatamente responsabile e palese è effetto legale e unitario del fallimento della società; pertanto, se la successiva declaratoria del socio interviene per una vicenda procedimentale, i suoi effetti retroagiscono alla data del fallimento della società.
  • La regola dell'efficacia ex nunc della dichiarazione di fallimento successiva vale per il socio occulto, la cui responsabilità deve essere autonomamente accertata, non per il socio palese già esternato nel vincolo societario.
  • Le anomalie del procedimento che impediscano o invalidino la prima declaratoria del socio non eliminano l'effetto sostanziale derivante ex lege dal fallimento della società, quando si tratti di socio illimitatamente responsabile e pubblicizzato.
  • Ai fini dell'applicazione delle norme sugli effetti del fallimento verso il fallito, i creditori e i terzi, il riferimento temporale resta la dichiarazione di fallimento della società, quando il socio sia fallito in ripercussione come socio palese.
  • Nel reclamo in materia di operazioni di vendita concorsuale, un provvedimento che incida sulla legittimità dell'apprensione di beni alla massa può avere natura decisoria e definitiva ed essere quindi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiGiudicato

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