Cassazione Penale, Sentenza n. 8950/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto il riesame avverso il decreto di sequestro conservativo disposto dal Tribunale di Pavia su istanza delle parti civili. Il ricorrente deduce: insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (fumus), insussistenza delle esigenze cautelari, inesattezze documentali rispetto alle somme ricevute, mancata proporzionalità della misura, assenza del periculum in mora e violazione della notifica dell'avviso di conclusione indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto generica la doglianza ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. e ha osservato che, sebbene in linea generale la questione del "fumus" possa essere preclusa dopo il rinvio a giudizio, nel caso specifico non vi è stata tale preclusione perché era intervenuta citazione diretta dal PM. Tuttavia il Tribunale aveva comunque valutato e motivato la sussistenza del fumus richiamando messaggi tra le parti e l'avvenuto esborso di denaro, argomenti non contestati concretamente dal ricorrente. Quanto al periculum in mora, la Corte ha condiviso il richiamo al principio secondo cui è sufficiente il fondato motivo di ritenere che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento (Cass. Sez. U. n. 51660/2014). Pertanto il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di €3000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma è richiamata per qualificare il reato contestato (truffa aggravata). Nel provvedimento viene indicata la fattispecie contestata ma non è oggetto di autonoma interpretazione decisoria nella motivazione del rigetto.
La Corte rileva che la doglianza fondata su tale articolo (esigenza di specificità e di confronto argomentativo con la decisione impugnata) è stata formulata in modo generico; la mancata contestazione puntuale della motivazione del giudice del riesame rende il motivo inammissibile.
art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Riferito al sequestro conservativo: ai fini del periculum in mora è sufficiente il fondato motivo per ritenere che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni, senza necessità di provare un futuro depauperamento.
Cass. Sez. U. n. 51660 del 25/9/2014 (Zambito)
Pronuncia richiamata quale precedente interpretativo sul concetto di periculum in mora applicabile al sequestro conservativo: basta il fondato motivo di insufficienza patrimoniale attuale del debitore.
Massime di principio
- In sede di riesame di sequestro conservativo la questione del "fumus" può risultare preclusa se è già intervenuto un rito che ha valutato la fondatezza dell'azione (es. rinvio a giudizio), ma questa regola non opera se la posizione è derivata da citazione diretta del PM senza previo scrutinio giudiziale.
- Per accogliere un ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare è necessario contestare in modo specifico e motivato le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche ex art. 415-bis c.p.p. sono spesso inammissibili.
- Il periculum in mora ai fini del sequestro conservativo non richiede la prova di un futuro depauperamento del patrimonio: è sufficiente un fondato motivo per ritenere che le garanzie attuali siano insufficienti per l'adempimento.
- Le valutazioni probatorie sintetiche del giudice del riesame (es. messaggi intercorsi e effettivo esborso di denaro) possono essere ritenute sufficienti se il ricorrente non le contesta con elementi specifici contrari.
- Questioni relative alla notifica di atti (es. avviso di conclusione indagini) devono essere comprovate e specificamente dedotte in cassazione; una mera asserzione senza prova o argomentazione puntuale è insufficiente.
- Quando si impugna un sequestro conservativo è strategico presentare documentazione e censurare concretamente i presupposti di fumus e periculum (es. prove di entrate/uscite, attestazioni patrimoniali, pagamenti contestati) per evitare il rigetto per aspecificità.
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