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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09534/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio di appello in materia di lavoro, poi definito dalla Corte d'appello di Roma con declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. per mancata comparizione alla prima udienza di trattazione e a quella successiva di discussione. Nel corso del giudizio d'appello era però intervenuto il decesso dell'appellante, comunicato ritualmente al giudice e alle parti costituite; secondo la ricorrente, tale evento aveva determinato l'interruzione automatica del processo ai sensi degli artt. 299 e 300 c.p.c., con conseguente necessità di dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. La ricorrente ha quindi censurato la sentenza d'appello per nullità, denunciando la violazione degli artt. 300, 304 e 305 c.p.c. e sostenendo che il giudice di merito avesse proseguito illegittimamente il giudizio senza rilevare l'interruzione. La Corte di cassazione ha inoltre affrontato preliminarmente il tema della tempestività del ricorso, poiché la sentenza d'appello non era stata notificata e il ricorso risultava proposto oltre il termine ordinario; ha ritenuto tuttavia operante la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., perché la conoscenza del provvedimento era avvenuta solo casualmente in un diverso giudizio tra le stesse parti, quindi per causa non imputabile alla ricorrente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione, nonostante la scadenza del termine ordinario, perché la ricorrente aveva conosciuto la sentenza solo successivamente e per un evento casuale, integrandosi una causa non imputabile idonea a giustificare la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. Nel merito ha affermato che il decesso dell'appellante, comunicato nel giudizio, aveva determinato l'automatica interruzione del processo; pertanto, in difetto di riassunzione nel termine di tre mesi, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 305 c.p.c., e non l'improcedibilità per mancata comparizione. La sentenza impugnata è stata quindi dichiarata nulla, cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione non necessaria, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 348 c.p.c.

    improcedibilità dell'appello per mancata comparizione

    Nel caso concreto la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la regola dell'improcedibilità per mancata comparizione, mentre la sopravvenuta interruzione del processo imponeva di seguire il diverso regime degli artt. 299, 300 e 305 c.p.c.

  • art. 299 c.p.c.

    La morte della parte nel giudizio di appello comporta l'applicabilità del regime dell'interruzione del processo.

  • art. 300 c.p.c.

    La comunicazione del decesso al giudice e alle parti determina l'interruzione del processo.

  • art. 304 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale norma violata per la prosecuzione del giudizio nonostante l'interruzione.

  • art. 305 c.p.c.

    In difetto di riassunzione nel termine di tre mesi dall'interruzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

  • art. 153, comma secondo, c.p.c.

    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.

    La Corte lo applica per superare la tardività del ricorso, poiché la conoscenza della sentenza è avvenuta solo casualmente e per causa non imputabile alla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio dedotto per denunciare la nullità della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La sentenza d'appello aveva condannato la parte al pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la morte della parte intervenuta dopo la notificazione dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione determina l'automatica interruzione del processo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto le parti o il giudice; tale conoscenza rileva solo per la decorrenza del termine per la riassunzione.
  • Se il processo interrotto non viene riassunto nel termine di legge, il giudice deve dichiararne l'estinzione e non può sostituire tale esito con una declaratoria di improcedibilità fondata su presupposti diversi.
  • La tardività del ricorso per cassazione può essere superata quando la mancata conoscenza tempestiva della sentenza derivi da causa non imputabile alla parte, integrando i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.
  • Quando la sentenza impugnata non è stata notificata e la sua esistenza è stata conosciuta solo casualmente in un diverso giudizio tra le stesse parti, la parte può invocare la rimessione in termini per proporre validamente l'impugnazione tardiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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