Cassazione Civile, Ordinanza n. 07290/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio nel quale era stato accertato il diritto del lavoratore a essere ricollocato nel personale tecnico-manutentivo della società a decorrere dal 21.12.2015. Su tale base il lavoratore aveva chiesto, in sede monitoria, il pagamento di somme maturate fino a dicembre 2019 a titolo di retribuzioni lorde mensili, indennità di disagio, diaria, ferie non godute e indennità di trasferta, per complessivi euro 206.571,52. Il Tribunale, in opposizione a decreto ingiuntivo, aveva rideterminato il credito in euro 127.626,14, detraendo quanto percepito dal lavoratore in relazione al licenziamento annullato. La Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, ha però rigettato le domande ritenendo che la sentenza presupposta avesse sì riconosciuto il diritto alla ricollocazione, ma avesse respinto le ulteriori domande, comprese quelle di condanna al pagamento delle differenze retributive anche in caso di diverso inquadramento. Il ricorrente ha censurato tale esito con due motivi: (1) falsa applicazione del ne bis in idem e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza precedente fosse meramente dichiarativa e non preclusiva della domanda economica; (2) falsa applicazione dell’obbligo di repêchage e dell’art. 8 del CCNL di categoria, deducendo che, una volta riconosciuto il diritto alla ricollocazione, avrebbe dovuto essergli consentito agire per la quantificazione di tutto quanto spettante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, un difetto di specificità e autosufficienza, perché non era stato riportato integralmente il contenuto della precedente sentenza n. 108/2019, impedendo il controllo sulla sua effettiva portata; inoltre ha ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più deducibili in cassazione censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, essendo sindacabile solo la motivazione mancante, apparente o incomprensibile. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che esso non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato il fatto che nella decisione presupposta erano state espressamente respinte le domande di condanna alle differenze retributive e al t.f.r., con la motivazione che tali pretese attenevano al solo ruolo di pilota e risultavano non dimostrate le ulteriori voci patrimoniali. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la società non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per dedurre violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la decisione impugnata e, per il primo motivo, difettavano di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il sindacato è limitato al minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione sussiste solo quando manchi del tutto il percorso argomentativo o la sentenza sia meramente apparente o incomprensibile.
art. 111 Cost.
Richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.
Indica il rito camerale in cui è stata trattata la causa.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
Richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
art. 8 CCNL di categoria
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa retributiva, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che investe una sentenza precedente posta a base della decisione impugnata deve riportarne integralmente il contenuto rilevante, altrimenti difetta di specificità e autosufficienza.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale: è denunciabile solo una motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non già la sua insufficienza o contraddittorietà.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle preclusioni derivanti dal giudicato.
- Quando una precedente sentenza abbia espressamente respinto le domande economiche connesse a un diverso inquadramento o ruolo, la successiva pretesa di somme fondata sul medesimo rapporto non può essere proposta in contrasto con quel decisum senza superarne specificamente la portata preclusiva.
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