Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32700/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza, ritenendo la misura non idonea a contenere il pericolo di recidiva e di ripristino dei collegamenti con il contesto mafioso di provenienza. La decisione aveva valorizzato sia gli esiti dell'osservazione intramuraria sia i pareri della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione distrettuale antimafia, dai quali emergevano il ruolo di assoluto rilievo svolto dal condannato nel sodalizio, la persistente operatività del clan e l'assenza di elementi positivi idonei a escludere il rischio di nuovi collegamenti con i sodali. Con unico articolato motivo, il ricorrente ha denunciato violazione di legge in riferimento all'art. 71-ter ord. pen., sostenendo che il giudizio di pericolosità fosse stato fondato essenzialmente sulle informative antimafia e su elementi storici, senza un'effettiva valutazione attuale, concreta e individualizzata della sua personalità. Ha dedotto che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato il percorso intramurario, la relazione di sintesi e la distanza temporale dai fatti, commessi nel 2017 e, quanto al reato associativo, nel 2019. Secondo la difesa, la pericolosità non poteva essere automaticamente desunta dal titolo di reato, dal ruolo apicale precedentemente ricoperto o dalla pregressa appartenenza al clan, in assenza di dati nuovi e concreti dimostrativi dell'attualità dei collegamenti criminali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che l'affidamento terapeutico richiede, oltre ai presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina, una prognosi favorevole circa l'idoneità del programma a prevenire la recidiva e a favorire il reinserimento sociale. Il profilo terapeutico non assorbe quindi quello special-preventivo. Nel caso concreto, il Tribunale non aveva applicato un automatismo fondato sul solo titolo di reato o sulla mera appartenenza al clan, ma aveva effettuato una valutazione unitaria degli esiti dell'osservazione intramuraria, della relazione di sintesi e degli elementi acquisiti dagli organi specializzati. La Corte ha ritenuto non apparente né manifestamente illogica la motivazione, che aveva attribuito rilievo al ruolo di assoluto rilievo del condannato, alla persistente operatività del sodalizio, al prestigio criminale e alla forza intimidatrice del gruppo, nonché all'assenza di elementi positivi comprovanti l'effettiva rescissione dei legami o il superamento del rischio di riattivazione dei collegamenti. In relazione alla criminalità mafiosa, l'attualità della pericolosità non deve necessariamente risultare da nuove condotte esteriori, poiché lo stato detentivo limita tale possibilità; essa può essere desunta, in una valutazione concreta e individualizzata, dalla biografia criminale, dal ruolo ricoperto, dall'intensità del vincolo associativo, dalla persistente operatività del gruppo e dal rischio di ripristino dei rapporti una volta attenuato il regime custodiale. La distanza temporale dai fatti costituisce soltanto un elemento della valutazione complessiva e non esclude di per sé la pericolosità. La Corte ha inoltre disposto l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990

    L'affidamento in prova per finalità terapeutiche può essere concesso solo quando il programma di recupero, anche in relazione alle sue modalità di svolgimento, sia concretamente idoneo a prevenire il pericolo di recidiva; la finalità terapeutica non assorbe la necessaria valutazione special-preventiva.

  • art. 71-ter ord. pen.

    Norma indicata dal ricorrente quale parametro della denunciata violazione di legge; il ricorso è stato tuttavia ritenuto infondato.

  • art. 115 d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato per individuare gli enti con cui può essere concordato il programma di recupero terapeutico.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Impone, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • L'affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche richiede non soltanto la presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, ma anche una prognosi concreta di idoneità del programma a prevenire la recidiva e a favorire il reinserimento sociale.
  • Nel giudizio sull'affidamento terapeutico, la finalità di cura della tossicodipendenza o dell'alcoldipendenza non assorbe il profilo special-preventivo: la misura non può essere concessa quando il condannato sia ritenuto attualmente pericoloso e il programma non sia idoneo a contenere tale pericolosità.
  • La pericolosità attuale di un detenuto condannato per fatti di criminalità mafiosa non deve necessariamente essere dimostrata mediante nuove condotte esteriori, poiché lo stato detentivo limita fisiologicamente la possibilità di manifestazioni esterne; essa può essere valutata considerando biografia criminale, ruolo nel sodalizio, intensità del vincolo associativo, persistente operatività del gruppo e concreto rischio di ripristino dei collegamenti dopo l'attenuazione del regime custodiale.
  • Le informazioni provenienti dagli organi istituzionalmente specializzati nel contrasto alla criminalità organizzata possono concorrere alla valutazione della pericolosità, purché siano inserite in un esame unitario e individualizzato insieme agli esiti dell'osservazione penitenziaria; il giudizio non può ridursi a un automatismo fondato sul solo titolo di reato o sulla pregressa appartenenza al sodalizio.
  • In assenza di elementi positivi comprovanti l'effettivo recesso dal sodalizio, la rottura dei legami relazionali e criminali o l'eliminazione del rischio di riattivazione dei collegamenti, la mera manifestazione in ambiente detentivo dell'intento di prendere le distanze dal contesto criminale non è sufficiente a fondare una prognosi favorevole.
  • La distanza temporale dalla commissione dei fatti è un elemento valutabile nel giudizio complessivo, ma non esclude di per sé la pericolosità quando permangano il contesto associativo, la forza intimidatrice del gruppo e la capacità del vincolo mafioso di riattivarsi.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.