Cassazione Civile, Ordinanza n. 29565/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI relativo all'anno 2015 emesso dal Comune per superfici utilizzate da una società industriale. La Commissione tributaria regionale aveva accolto in parte l'appello della società, annullando la pretesa per la superficie destinata a deposito e confermandola solo per gli uffici, sul presupposto che il Comune non avesse attivato un servizio di raccolta per i rifiuti speciali prodotti dalla contribuente e che la società avesse sostenuto costi per il conferimento a ditta privata. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, commi 642 e 649, d.lgs. n. 147/2013 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse escluso dalla tassazione aree che restavano imponibili senza prova, da parte della società, dell'entità e della tipologia dei rifiuti prodotti; ha inoltre lamentato omesso esame della circostanza che la TARI sarebbe stata dovuta sull'intera superficie per mancata prova, da parte della contribuente, della quantità e qualità dei rifiuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la CTR avesse fondato la decisione su una ratio decidendi autonoma e assorbente, ossia la mancata attivazione da parte del Comune di un servizio di prelevamento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da cui il giudice di merito aveva tratto l'illegittimità della pretesa tributaria indipendentemente dall'esatta qualificazione dei rifiuti. Poiché il ricorso del Comune si era soffermato solo sull'onere probatorio relativo alla natura dei rifiuti e ai locali di produzione, senza censurare quella ratio assorbente, le doglianze sono state ritenute inammissibili. Il Comune è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 642 e 649, d.lgs. n. 147/2013
richiamato dal ricorrente come base della pretesa tributaria; la Corte non ne fornisce una specifica interpretazione, limitandosi a rilevare che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza di merito
invocato dal ricorrente in tema di onere della prova sulla natura e quantità dei rifiuti; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve investire la ratio decidendi autonoma e decisiva posta a fondamento della sentenza impugnata; se la motivazione decisiva non viene specificamente attaccata, il motivo è inammissibile.
- In materia di TARI e tributi analoghi, la mancata organizzazione o attivazione del servizio comunale di raccolta dei rifiuti speciali può incidere sulla debenza del tributo, anche fino all'esclusione o alla riduzione della pretesa, secondo l'accertamento del giudice di merito.
- Non è sufficiente impugnare soltanto profili secondari, come l'onere della prova sulla tipologia dei rifiuti o sull'individuazione delle superfici produttive, se la decisione di merito si fonda primariamente su un diverso presupposto assorbente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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