Cassazione Civile, Ordinanza n. 20871/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dal ritardato recapito, da parte del servizio postale scelto per una spedizione urgente, di un plico contenente l'offerta per la partecipazione a una gara d'appalto comunale. La spedizione era stata affidata con un prodotto che, secondo quanto accertato in sentenza, garantiva la consegna entro un giorno lavorativo successivo alla spedizione e prevedeva un secondo tentativo di consegna in caso di assenza del destinatario. Il plico sarebbe però giunto dopo l'orario ultimo fissato dal bando per la presentazione delle offerte, con conseguente esclusione dalla gara. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria e la società postale era stata condannata al pagamento del danno; in appello, invece, la domanda era stata rigettata sul presupposto che la prestazione fosse stata adempiuta, poiché il primo tentativo di consegna del 29 ottobre 2009 non era andato a buon fine per la chiusura del Comune e il secondo tentativo del 30 ottobre aveva portato alla consegna. Con il ricorso per cassazione la società speditrice ha dedotto: 1) nullità della sentenza per avere valorizzato un fatto non acquisito agli atti, ossia il tentativo di consegna e il contenuto dell'allegato documentale indicato come "All. G"; 2) omesso esame di un fatto decisivo e contestato, cioè l'efficacia probatoria di tale allegato; 3) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che, anche a voler ritenere provato il tentativo di consegna del 29 ottobre, il mancato recapito restava imputabile alla società postale e che, in tema di responsabilità contrattuale, il debitore deve provare la causa non imputabile dell'impossibilità della prestazione; 4) censura sulle spese, dipendente dall'esito del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva escluso la responsabilità per impossibilità non imputabile, ma aveva affermato che non vi fosse stato inadempimento, essendo la prestazione pattuita eseguita secondo il contenuto dell'obbligazione accertato in merito. Ha inoltre giudicato fondato il secondo motivo, riqualificandolo sostanzialmente come denuncia di motivazione apparente e quindi di nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva affermato in modo apodittico l'avvenuto tentativo di consegna del 29 ottobre e il rilascio dell'avviso di giacenza senza indicare quali atti, quali elementi probatori e quale contenuto avessero consentito tali conclusioni, né in cosa consistesse il documento richiamato come "All. G". Il primo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. come parametro della censura relativa all'erronea decisione fondata su un fatto non acquisito agli atti.
Richiamato insieme all'art. 113 c.p.c. e all'art. 2697 c.c. nella doglianza relativa all'utilizzo di un fatto/documento non provato o non acquisito.
Richiamato tanto nella censura sulla prova del fatto storico quanto nel motivo sulla responsabilità contrattuale, per sostenere che il creditore deve provare il contratto e il contenuto dell'obbligazione, mentre il debitore deve provare la causa non imputabile dell'eventuale impossibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la nullità della sentenza e, in relazione al secondo motivo, come corretta qualificazione del vizio di motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato formalmente per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha osservato che, nella sostanza, il motivo mirava a denunciare una motivazione apparente.
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, il debitore è liberato solo provando la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione; tuttavia, nel caso concreto il motivo che lo invocava è stato ritenuto eccentrico rispetto alla ratio decidendi.
È la norma violata quando la motivazione è solo apparente, poiché la sentenza manca del necessario percorso argomentativo intelligibile.
Richiamato per dichiarare inammissibile il terzo motivo, ritenuto non pertinente alla reale motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il motivo va calibrato sulla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che presupponga un diverso fondamento della decisione è inammissibile perché non si confronta con la motivazione adottata dal giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando afferma un fatto decisivo senza indicare gli elementi probatori specifici da cui esso è desunto, rendendo impossibile comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Il vizio di motivazione apparente può essere denunciato in cassazione come nullità della sentenza, poiché integra un difetto di attività del giudice e non un semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- Nel giudizio di responsabilità contrattuale, il creditore deve provare il titolo del rapporto e il contenuto della prestazione dedotta come inesattamente eseguita; solo una volta accertato l'inadempimento rileva la prova liberatoria della causa non imputabile a carico del debitore.
- Se il giudice di merito accerta che la prestazione è stata eseguita nei termini pattuiti, non può qualificarsi come inadempimento il solo fatto che l'esecuzione sia avvenuta in un momento incompatibile con esigenze esterne non specificamente incluse nell'obbligazione assunta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20731/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20732/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20738/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20746/2023 del 18/07/2023
- ordinanza_civile · 18 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 20747/2023 del 18/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →