Cassazione Penale, Sentenza n. 2769/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo della somma di euro 9.508,47 disposto dal GIP di Castrovillari nei confronti di Marilena Romio, indagata per partecipazione ad associazione per delinquere, plurime truffe ai danni del servizio sanitario nazionale e falsi in certificazione. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza di adeguata motivazione sul requisito del periculum in mora e per il mancato esame del rapporto tra la consistenza della somma sequestrata e le capacità reddituali e patrimoniali della farmacia, tale da rendere ingiustificata l'anticipazione del profitto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di Cosenza non abbia ottemperato al precedente rinvio della Cassazione che aveva espressamente censurato la mancata motivazione sul periculum in mora. Il Tribunale non ha valutato il rapporto comparativo tra la somma sequestrata e la solidità patrimoniale e reddituale dell'interessata, nonostante la rilevanza di tale profilo quando il sequestro è finalizzato alla confisca. La decisione impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Cosenza per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; richiede una motivazione concisa anche sul requisito del periculum in mora, ossia sulle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio
Prevede la confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo volto alla confisca deve essere valutato anche in rapporto alla concreta possibilità che il bene o la somma vengano dispersi prima della sentenza definitiva
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norme procedurali richiamate a proposito delle modalità di svolgimento dell'udienza (forme e modalità straordinarie in relazione alla normativa emergenziale); rilevanti qui per la trattazione del procedimento in camera di consiglio
richiamo giurisprudenziale (Sez. U. n. 36959/2021, Sez. 3 n. 31025/2023, Sez. 3 n. 44874/2022)
La giurisprudenza afferma il principio per cui la motivazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve indicare il periculum in mora; inoltre stabilisce che, quando l'oggetto del vincolo è una somma di denaro, la solidità patrimoniale del destinatario è elemento da valutare nel bilanciamento
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 c.2 c.p.p. e art. 240 c.p.) richiede una motivazione esplicita anche sul periculum in mora: il giudice deve indicare perché il bene o la somma rischiano di essere dispersi, deteriorati, alienati o resi irrecuperabili prima della sentenza definitiva
- Quando l'oggetto del sequestro è denaro, il giudice deve valutare il rapporto comparativo tra l'ammontare del profitto confiscabile e la capacità patrimoniale e reddituale del soggetto; la 'solidità' del patrimonio può ridurre la presumibile fondatezza del rischio di dispersione
- Il periculum in mora può desumersi da elementi oggettivi (natura, consistenza e fungibilità del bene) o soggettivi (comportamento dell'indagato che faccia temere atti dispositivi), ma il richiamo generico alla spregiudicatezza non sostituisce una motivazione collegata al rischio concreto di depauperamento
- Se la Suprema Corte ha disposto un rinvio istruttorio o motivazionale, il giudice di merito è tenuto a occuparsi puntualmente dei profili indicati dalla Cassazione e a rispondere alle deduzioni difensive sollevate; l'omessa considerazione integra vizio di motivazione
- La proporzione tra somma sequestrata e reddito/ricchezza del destinatario è un elemento significativo nella ponderazione del bilanciamento tra esigenza cautelare e tutela del diritto di proprietà; somme di entità trascurabile rispetto al patrimonio possono rendere eccessiva l'anticipazione della confisca
- Per i sequestri a fini impeditivi (non finalizzati alla confisca) la consistenza patrimoniale può avere minore rilievo; occorre distinguere sempre la finalità del sequestro prima di applicare i criteri valutativi
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