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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29105/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente deduce motivazione apparente e mancata valutazione di elementi oggettivi: lunga detenzione ininterrotta dal 1998 tutta in 41-bis, condotta inframuraria conforme, assenza di contatti con familiari dal 2006 salvo corrispondenza con la sorella, e l'assenza di collegamenti attuali con il contesto mafioso. Lamenta inoltre che la proroga si fondi su operazioni di polizia datate e su riferimenti a terzi senza precisare il nesso con il detenuto e che il Tribunale non abbia indicato chi potrebbe ripristinare i contatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale di sorveglianza ha compiuto una valutazione non meramente apparente, avendo considerato la biografia criminale del ricorrente (plurimi omicidi aggravati, ruolo apicale nel mandamento di Resuttana) e fatti recenti (operazioni del 2020 e dichiarazioni del collaboratore Gelatolo circa il perdurante controllo della famiglia Madonia, con mantenimento da parte di soggetti in libertà). La Corte ha richiamato la portata della norma 41-bis e i relativi indicatori di rischio, precisando che il mero decorso del tempo o il generico richiamo all'attività di trattamento non sono idonei ad escludere il pericolo. Ha inoltre chiarito che il sindacato di cassazione è limitato a violazioni di legge e alla mancanza di motivazione minima; non è consentita in questa sede la rianalisi dei fatti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen. (comma 2-bis e comma 2-sexies)

    i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni, purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno

    La Corte interpreta la norma nel senso che la proroga biennale è consentita quando permangono indicatori di rischio (profilo criminale, ruolo nell'associazione, perdurante operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, operazioni di polizia recenti, dichiarazioni di collaboratori). Il semplice decorso del tempo o la buona condotta inframuraria non bastano a dimostrare la cessazione del pericolo; il sindacato di legittimità è però limitato a violazioni di legge o alla mancanza della motivazione minima.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato dall'impugnante ma non oggetto di autonoma interpretazione nella sentenza; rimane riferito al novero delle norme processuali invocate per censurare la motivazione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'atto di impugnazione; la Corte non ha rilevato violazioni di legge connesse a questa disposizione nello specifico esame

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di proporzionalità e dignità della pena; la Corte ha ritenuto compatibile l'applicazione della misura cautelare speciale con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico ove sussistano indicatori oggettivi di pericolo

  • art. 6 Cedu

    Invocato in tema di giusto processo; la sentenza non ha rilevato violazioni tali da configurare una lesione del diritto al giusto processo alla luce del limitato sindacato di legittimità e della sufficiente motivazione del Tribunale

Massime di principio

  • Il sindacato di cassazione sulle proroghe 41-bis è limitato a violazioni di legge e alla mancanza di motivazione minima; non consente la rianalisi dei fatti o della prova.
  • La proroga biennale del regime differenziato è legittima se permangono indicatori concreti e attuali del rischio di mantenimento di contatti con associazioni criminali: profilo criminale, ruolo nell'organizzazione, operatività del sodalizio, nuove incriminazioni, e fatti o attività di polizia recenti.
  • La mera anzianità della misura, la lunga detenzione in 41-bis, la buona condotta carceraria o i risultati generici del trattamento non sono, di per sé, idonei a escludere la sussistenza del pericolo di collegamenti esterni.
  • Per impugnare con successo la proroga è necessario dimostrare specifici vizi di motivazione (assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità) o violazioni di legge; i rilievi generici sulla non attualità dei collegamenti sono insufficienti.
  • Le valutazioni del giudice di merito che si fondano su elementi di contesto e su acquisizioni investigative recenti (anche dichiarazioni di collaboratori e operazioni di polizia) sono ritenute idonee a sostenere la misura, salvo prova contraria puntuale e motivata.

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