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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202409551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, che aveva annullato il provvedimento comunale di annullamento degli effetti di due SCIA edilizie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso della proprietaria contro il provvedimento comunale prot. n. 34368 del 31 maggio 2024, avente a oggetto l'annullamento degli effetti della SCIA prot. n. 36333 del 22 giugno 2022 e della SCIA prot. n. 36592 del 22 giugno 2023. Il TAR aveva ritenuto violato l'art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha dedotto di avere regolarmente notificato alla proprietaria, il 6 marzo 2024, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 5785 del 24 gennaio 2024, consentendole di presentare memorie. La proprietaria ha sostenuto che la comunicazione riguardasse un diverso titolo edilizio e ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado: annullamento adottato oltre il termine di dodici mesi; assenza di motivazione sull'interesse pubblico; mancanza di una accertata illegittimità; violazione del contraddittorio procedimentale. Il Comune ha replicato che il riferimento a un diverso titolo contenuto nella parte dispositiva della comunicazione era un mero refuso, che la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi consentiva di superare il termine di dodici mesi e che l'interesse pubblico all'annullamento sarebbe stato insito nella falsità rappresentativa.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata, sebbene con diversa motivazione. Il Consiglio di Stato ha accertato che la comunicazione di avvio del procedimento era stata regolarmente notificata alla proprietaria e che quest'ultima aveva effettivamente presentato memorie; pertanto, la motivazione del TAR sulla violazione delle garanzie partecipative era erronea. È stato ritenuto irrilevante il refuso contenuto nella parte dispositiva della comunicazione, poiché l'intestazione e il contenuto della nota rendevano chiaro che essa riguardava la SCIA prot. n. 36333 del 22 giugno 2022. Tuttavia, il provvedimento comunale è stato ritenuto illegittimo per ragioni sostanziali. Il Comune non aveva inibito l'attività edilizia entro il termine di trenta giorni previsto dalla disciplina della SCIA e l'annullamento era intervenuto oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Non è stata ritenuta idonea a giustificare il superamento del termine la dedotta falsa rappresentazione, perché le difformità riguardavano la licenza edilizia originaria del 1978 e non la SCIA del 2022; inoltre, in assenza di una formale contestazione dell'abusività del manufatto, la SCIA non poteva essere considerata fondata su fatti non veritieri. Il Comune non aveva neppure indicato uno specifico interesse pubblico all'annullamento né effettuato la comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti. Il giudice ha inoltre rilevato che gli accertamenti del 31 ottobre 2023 avevano evidenziato una volumetria di 882,84 mc, superiore di 72,84 mc a quella assentita nel 1978, con eccedenza superiore alla tolleranza del 2% prevista dall'art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001. In tale situazione, l'amministrazione avrebbe dovuto intervenire direttamente sul manufatto originario, contestando formalmente la difformità e adottando i provvedimenti repressivi previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, anziché incidere tardivamente sulla SCIA successiva. Le spese del grado di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio non sussiste quando la comunicazione è stata regolarmente notificata e il privato ha avuto la possibilità di presentare memorie.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    I poteri inibitori sulla SCIA devono essere esercitati entro il termine previsto dalla legge; nel caso esaminato il Comune non aveva inibito l'attività entro trenta giorni.

  • art. 23, commi 1 e 6, d.P.R. 380/2001

    La disciplina edilizia della SCIA conferma il termine entro il quale l'amministrazione può esercitare i poteri inibitori sull'attività segnalata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio della SCIA è soggetto al termine di dodici mesi; il superamento del termine non è giustificato da una falsa rappresentazione riferita a un titolo edilizio diverso, se l'abusività del manufatto non è stata previamente formalmente contestata.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La tolleranza costruttiva del 2% non copre l'eccedenza volumetrica accertata nel caso concreto.

  • artt. 27 e seguenti d.P.R. 380/2001

    Le difformità rispetto al permesso di costruire devono essere contestate mediante i poteri repressivi riferiti all'abuso edilizio originario, senza utilizzare tardivamente l'annullamento della SCIA successiva come strumento sostitutivo.

Massime di principio

  • Il mero refuso contenuto nella parte dispositiva della comunicazione di avvio non determina, di per sé, la violazione delle garanzie partecipative quando l'intestazione e il contenuto complessivo dell'atto consentono di individuare con certezza il procedimento cui esso si riferisce e il destinatario ha potuto presentare memorie.
  • L'annullamento d'ufficio di una SCIA è soggetto al termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 quando l'amministrazione non abbia esercitato tempestivamente i poteri inibitori previsti dalla disciplina della segnalazione.
  • La falsa rappresentazione idonea a giustificare il superamento del termine per l'annullamento d'ufficio deve riguardare il procedimento e il titolo oggetto dell'autotutela; una difformità riferita a un titolo edilizio originario diverso non consente di eludere il termine se l'abusività del manufatto non è stata previamente formalmente accertata e contestata.
  • L'annullamento d'ufficio richiede l'indicazione di uno specifico interesse pubblico attuale e la comparazione con gli interessi privati coinvolti; tale motivazione non può essere omessa neppure quando l'amministrazione ritenga illegittimo il titolo.
  • Quando l'amministrazione accerta una difformità del manufatto rispetto al titolo edilizio originario, deve esercitare i poteri repressivi previsti dagli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 nei confronti dell'abuso edilizio, anziché intervenire tardivamente sulla SCIA relativa a interventi successivi.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaAppello
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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