Cassazione Penale, Sentenza n. 3511/2022 del 31/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la convalida della perquisizione e del sequestro probatorio di: 400 banconote con dicitura fac-simile del taglio di €200, somma contante di €200, un telefono cellulare, uno smartphone e un blocchetto per ricevute-affitto. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125 e 253 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., lamentando l'assenza di elementi probanti della fattispecie (artt. 56-640 c.p.), il ricorso a mere presunzioni investigative, la mancanza di un nesso logico e motivato tra gli oggetti sequestrati e il reato ipotizzato e l'insufficienza della motivazione che si limita a invocare la "utilità" del proseguimento delle indagini. Inoltre si sostiene che le banconote fossero di qualità grossolana e prive di efficacia ingannatoria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente risposto alle doglianze, avendo indicato elementi idonei a fondare il "fumus commissi delicti" e motivato la finalità probatoria del sequestro (necessità di accertamenti tecnici per stabilire la natura delle banconote, la provenienza, il titolo di detenzione e la possibile connessione con tentate truffe, nonché il rinvenimento di immagini e documenti compatibili con compravendite ingannevoli). La Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro probatorio può essere disposto quando dalle prime indagini emerga il fumus, senza che sia già dimostrato il rapporto di pertinenza pieno. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Gli artt. 56 e 640 c.p. riguardano l'eventuale ipotesi di tentata truffa: la Corte segnala che gli accertamenti sono volti a verificare se il materiale sequestrato sia collegabile a tale reato.
Richiamato nella doglianza relativa alle formalità del provvedimento di sequestro; la Corte ha ritenuto che le formalità e la motivazione siano state rispettate dal Tribunale del riesame.
Censurato dal ricorrente in relazione alle modalità e motivazioni del sequestro; la Corte ha ritenuto fondate le ragioni del Tribunale che ha indicato l'esigenza probatoria.
art. 111 Cost.
Censura costituzionale prospettata dal ricorrente (diritto a un procedimento motivato e garantito); la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse sufficiente.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte ricorda che tale rimedio è valido per denunciare la mancanza assoluta di motivazione, ma qui non sussisteva tale mancanza.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e liquidazione di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio può essere disposto anche in assenza della prova completa del rapporto di pertinenza tra le cose e il reato, quando dalle prime indagini emerga il "fumus commissi delicti" (mera possibilità di collegamento) che giustifica accertamenti successivi.
- La motivazione dell'ordinanza di riesame deve indicare la finalità probatoria e le concrete esigenze investigative (es. necessità di consulenza tecnica per verificare la natura delle banconote, provenienza, titoli di detenzione), ma non è necessario che essa giunga a dimostrare definitivamente la pertinenza del bene al reato.
- La mera affermazione generica che il sequestro è "utile" per proseguire le indagini è insufficiente; ciò che conta è che emergano elementi concreti dalle indagini iniziali (es. banconote sospette, documenti verosimilmente falsi, fotografie compatibili con compravendite) che rendano ragionevole il dubbio investigativo.
- Nel valutare la gravosità del materiale sequestrato (es. banconote fac-simile), il giudice può ritenere necessario un accertamento tecnico per stabilire se la qualità del falso fosse idonea a trarre in inganno, giustificando così il mantenimento della misura cautelare reale.
- Il ricorso per cassazione per "violazione di legge" per mancanza assoluta di motivazione è ammissibile, ma il giudice di legittimità interviene solo se la motivazione richiesta dalla normativa è del tutto assente o manifestamente carente.
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