Cassazione Penale, Sentenza n. 50677/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e difetto di motivazione: il ricorrente sosteneva che la cocaina (circa 8 grammi in 2 involucri) fosse destinata a uso personale, non allo spaccio. Argomentava ciò sulla base della sua condizione di extracomunitario irregolare, privo di documenti e di lavoro, residente in un casolare abbandonato e senza contanti; denunciava inoltre l'assenza di elementi probatori circa il numero e l'identità degli acquirenti e il mancato confezionamento della sostanza. Contestava altresì la valutazione dei giudici di merito che avevano ritenuto significativi il luogo noto per lo spaccio, la presenza di consumatori abituali, la fuga all'arrivo degli agenti e l'occultamento della droga.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a rimettere in discussione valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito e comunque generico. La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici di merito, che avevano fondato la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio su elementi indiziari consistenti: osservazione degli operatori, incontro con altro individuo, area nota per spaccio, fuga dell'imputato, occultamento degli 8 grammi di cocaina negli slip e presenza di 1 grammo già confezionato in dose. La Corte ha escluso che la detenzione fosse destinata al solo uso personale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La Corte ha interpretato la norma come applicabile alla detenzione della sostanza per fini di spaccio sulla base di concreti elementi indiziari (quantità, occultamento, confezionamento di dose, contesto e comportamento dell'imputato) che giustificano la qualificazione della condotta come commercializzazione e non come uso personale.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020
Richiamata per segnalare che il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta secondo la disciplina introdotta; la Procura ha depositato conclusioni scritte.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La distinzione tra detenzione per uso personale e detenzione ai fini di spaccio non si basa solo sulla quantità: elementi quali occultamento, confezionamento in dosi, fuga alla vista delle forze dell'ordine, luogo noto per spaccio e riscontri di osservazione possono legittimamente far ritenere lo spaccio.
- Il giudizio di legittimità (Corte di cassazione) non è la sede per una rivalutazione libera delle prove: se la motivazione dei giudici di merito è logica e non viziata da manifesta illogicità, le valutazioni fattuali non sono sindacabili in sede di legittimità.
- Argomentazioni generiche o rivolte solo a ottenere una diversa lettura dei fatti, senza prospettare vizi di diritto o di motivazione specifici, rischiano l'inammissibilità del ricorso.
- La condizione personale dell'imputato (es. status di extracomunitario irregolare, mancanza di reddito) non prova di per sé la destinazione della sostanza all'uso personale: occorre un congruo apprezzamento complessivo degli elementi probatori.
- Un ricorso giudicato inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; pertanto è necessario valutare con attenzione la fondatezza giuridica e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in cassazione.
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