Cassazione Civile, Ordinanza n. 18576/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’approvazione, da parte del tribunale fallimentare, del rendiconto di gestione presentato dal curatore di una procedura fallimentare. Una creditrice ammessa al passivo aveva impugnato la decisione dinanzi alla corte d’appello, lamentando in sintesi la nullità della sentenza di primo grado per mancata rituale comunicazione dell’udienza di approvazione del rendiconto, la mancata considerazione delle sue difese e la mancata ammissione di un’istanza di esibizione di documenti al curatore. La corte d’appello aveva rigettato il gravame ritenendo che la creditrice, dopo aver chiesto un rinvio per esaminare la documentazione, non fosse comparsa alle udienze fissate per le osservazioni e non avesse depositato contestazioni scritte, con conseguente tardività e irritualità delle censure. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su tutti i motivi di appello, salvo uno; 2) motivazione apparente della sentenza di merito; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento al rigetto dell’istanza di esibizione e alla mancata considerazione delle deduzioni rese all’udienza di precisazione delle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la corte d’appello aveva comunque esaminato le questioni, rilevando però l’inammissibilità/tardività delle censure per mancata comparizione della ricorrente alle udienze fissate per le osservazioni nel procedimento di approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall., nel testo applicabile ratione temporis, e per mancato deposito di contestazioni scritte. Ha giudicato inammissibile anche il secondo motivo, non essendo la motivazione apparente né mancando del tutto la motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che non sono "fatti" ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. le argomentazioni o deduzioni difensive. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura per omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente e inequivocabilmente proposta al giudice di merito; se le doglianze sono state ritenute irrituali o tardive, il vizio non sussiste.
La rimessione al primo giudice è evocata dalla ricorrente come conseguenza della dedotta nullità, ma la Corte non la ritiene dovuta perché manca il vizio processuale presupposto.
nel testo anteriore alla riforma del 2006
Nel procedimento di approvazione del rendiconto il creditore interessato deve comparire all’udienza fissata per formulare osservazioni e contestazioni; la mancata comparizione e la mancata contestazione scritta possono comportare tardività o rinuncia alle doglianze.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo in presenza di anomalie radicali, come assenza materiale di motivazione o motivazione meramente grafica/inesistente; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non l’omessa considerazione di argomentazioni, deduzioni o questioni difensive.
condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e della cassa delle ammende
In presenza di ricorso manifestamente infondato/inammissibile, la Corte può irrogare una condanna sanzionatoria ulteriore rispetto alle spese, applicando i commi 3 e 4.
La disciplina della definizione accelerata e le correlate conseguenze sanzionatorie sono considerate applicabili anche ai giudizi pendenti nei limiti indicati dalla Corte.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso comportano l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche per respingerla in rito per tardività o irritualità delle deduzioni.
- Nel procedimento di approvazione del rendiconto fallimentare, la parte interessata deve partecipare all’udienza fissata per le osservazioni o comunque formulare contestazioni nei modi consentiti; la mancata comparizione può integrare rinuncia o preclusione alle doglianze successive.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza è priva di reale giustificazione logico-giuridica; una motivazione concisa, ma idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, è sufficiente.
- Ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non mere difese, argomenti, richieste istruttorie o questioni giuridiche.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
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