Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18576/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’approvazione, da parte del tribunale fallimentare, del rendiconto di gestione presentato dal curatore di una procedura fallimentare. Una creditrice ammessa al passivo aveva impugnato la decisione dinanzi alla corte d’appello, lamentando in sintesi la nullità della sentenza di primo grado per mancata rituale comunicazione dell’udienza di approvazione del rendiconto, la mancata considerazione delle sue difese e la mancata ammissione di un’istanza di esibizione di documenti al curatore. La corte d’appello aveva rigettato il gravame ritenendo che la creditrice, dopo aver chiesto un rinvio per esaminare la documentazione, non fosse comparsa alle udienze fissate per le osservazioni e non avesse depositato contestazioni scritte, con conseguente tardività e irritualità delle censure. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su tutti i motivi di appello, salvo uno; 2) motivazione apparente della sentenza di merito; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento al rigetto dell’istanza di esibizione e alla mancata considerazione delle deduzioni rese all’udienza di precisazione delle conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la corte d’appello aveva comunque esaminato le questioni, rilevando però l’inammissibilità/tardività delle censure per mancata comparizione della ricorrente alle udienze fissate per le osservazioni nel procedimento di approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall., nel testo applicabile ratione temporis, e per mancato deposito di contestazioni scritte. Ha giudicato inammissibile anche il secondo motivo, non essendo la motivazione apparente né mancando del tutto la motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che non sono "fatti" ai fini dell’art. 360 n. 5 c.p.c. le argomentazioni o deduzioni difensive. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, al pagamento di una sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia stata ritualmente e inequivocabilmente proposta al giudice di merito; se le doglianze sono state ritenute irrituali o tardive, il vizio non sussiste.

  • art. 354 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è evocata dalla ricorrente come conseguenza della dedotta nullità, ma la Corte non la ritiene dovuta perché manca il vizio processuale presupposto.

  • art. 116 l. fall.

    nel testo anteriore alla riforma del 2006

    Nel procedimento di approvazione del rendiconto il creditore interessato deve comparire all’udienza fissata per formulare osservazioni e contestazioni; la mancata comparizione e la mancata contestazione scritta possono comportare tardività o rinuncia alle doglianze.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente solo in presenza di anomalie radicali, come assenza materiale di motivazione o motivazione meramente grafica/inesistente; non basta una motivazione sintetica o non condivisa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, e non l’omessa considerazione di argomentazioni, deduzioni o questioni difensive.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    condanna al pagamento di una somma in favore della controparte e della cassa delle ammende

    In presenza di ricorso manifestamente infondato/inammissibile, la Corte può irrogare una condanna sanzionatoria ulteriore rispetto alle spese, applicando i commi 3 e 4.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La disciplina della definizione accelerata e le correlate conseguenze sanzionatorie sono considerate applicabili anche ai giudizi pendenti nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso comportano l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, anche per respingerla in rito per tardività o irritualità delle deduzioni.
  • Nel procedimento di approvazione del rendiconto fallimentare, la parte interessata deve partecipare all’udienza fissata per le osservazioni o comunque formulare contestazioni nei modi consentiti; la mancata comparizione può integrare rinuncia o preclusione alle doglianze successive.
  • La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza è priva di reale giustificazione logico-giuridica; una motivazione concisa, ma idonea a rendere percepibile la ratio decidendi, è sufficiente.
  • Ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non mere difese, argomenti, richieste istruttorie o questioni giuridiche.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato o inammissibile, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. oltre alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.