Sentenza n. 138/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del Provvedimento di Informazione Interdittiva Antimafia assunto dal Prefetto della Provincia di Rimini in data 21/08/2023, notificato via PEC in data 21.08.2023 con cui “in attuazione di quanto previsto dal protocollo per la legalità e sviluppo del settore ricettivo – alberghiero, sottoscritto presso questa Prefettura in data 07/09/2020, rinnovato fino al 07/09/2024, viene adottata Informazione Interdittiva Antimafia”; - di tutti gli atti pregressi e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione dell'Amministrazione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell'informazione interdittiva antimafia. Le spese sono state compensate tra le parti conformemente al loro accordo.
Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Rimini il 21 agosto 2023
Esito
La controversia
La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia deducendo: i) eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione, illogicità e incoerenza derivata; ii) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 54-bis del d.lgs. 159/2011. L'istanza cautelare era stata respinta. Successivamente la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; l'Amministrazione ha preso atto della rinuncia e aderito alla compensazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, presa d'atto dall'Amministrazione resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La norma era stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ma non è stata esaminata a causa dell'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando ritualmente acquisita e presa d'atto dalla parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza decisione nel merito delle censure dedotte.
- In caso di rinuncia al ricorso e accordo delle parti sulla compensazione, le spese di giudizio possono essere compensate.
Come è indicizzato
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