Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 138/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del Provvedimento di Informazione Interdittiva Antimafia assunto dal Prefetto della Provincia di Rimini in data 21/08/2023, notificato via PEC in data 21.08.2023 con cui “in attuazione di quanto previsto dal protocollo per la legalità e sviluppo del settore ricettivo – alberghiero, sottoscritto presso questa Prefettura in data 07/09/2020, rinnovato fino al 07/09/2024, viene adottata Informazione Interdittiva Antimafia”; - di tutti gli atti pregressi e comunque connessi.

Giustizia amministrativa202300772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione dell'Amministrazione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza esaminare i motivi relativi alla legittimità dell'informazione interdittiva antimafia. Le spese sono state compensate tra le parti conformemente al loro accordo.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Rimini il 21 agosto 2023

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia deducendo: i) eccesso di potere per carenza o insufficienza della motivazione, illogicità e incoerenza derivata; ii) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 54-bis del d.lgs. 159/2011. L'istanza cautelare era stata respinta. Successivamente la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; l'Amministrazione ha preso atto della rinuncia e aderito alla compensazione.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, presa d'atto dall'Amministrazione resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 54-bis d.lgs. 159/2011

    La norma era stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ma non è stata esaminata a causa dell'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente acquisita e presa d'atto dalla parte resistente, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza decisione nel merito delle censure dedotte.
  • In caso di rinuncia al ricorso e accordo delle parti sulla compensazione, le spese di giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.