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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46025/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduce due censure: 1) carenza di motivazione della statuizione di confisca di € 149.950,00 disposta dal Tribunale di Trento, trattandosi di misura non compresa nell'accordo fra Pubblico Ministero e difesa; la sentenza non specifica la natura dell'importo (profitto, prezzo o prodotto) e non spiega la ragione giuridica della confisca; 2) violazione o errata applicazione dell'art. 648 quater cod. pen., in quanto dall'imputazione risulterebbe che l'imputato non ha mai detenuto la somma quale profitto personale ma l'ha solo fatto transitare come tramite per terzi nell'ambito di un traffico di stupefacenti, sicché la somma non costituirebbe un vantaggio economico direttamente riconducibile all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (vizio di motivazione) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, rinviando il punto al Tribunale di Trento in diversa composizione per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che, essendo la confisca esterna all'accordo tra PM e difesa, fosse necessaria una motivazione sufficiente che indicasse in quale delle alternative previste dall'art. 648 quater (prodotto o profitto o prezzo) si configurasse la misura. La mancanza di tale motivazione rende la misura impugnabile per violazione di legge e degli obblighi costituzionali di motivazione; l'altro motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 648 quater cod. pen.

    La confisca prevista dall'art. 648 quater può colpire prodotto, profitto o prezzo del reato; quando la confisca è disposta al di fuori di un accordo tra PM e difesa il giudice deve motivare in quale delle ipotesi concrete si inserisce l'ablazione e spiegare le ragioni che collegano la somma al reato.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in Cassazione (procedura di trattazione del ricorso); il giudizio è stato svolto ai sensi di tale disposizione procedure.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Principio costituzionale che impone l'obbligo di motivazione delle decisioni giurisdizionali, necessario anche per il controllo di legittimità delle misure ablative; la mancanza di motivazione rende la misura illegale e suscettibile di annullamento.

  • art. 644 cod. pen. (richiamato a titolo esemplificativo)

    Citato come esempio di disposizioni che impongono motivazione adeguata anche per provvedimenti ablatori (qui in tema di confisca del prezzo o del profitto dell'usura); la giurisprudenza richiede un quantum sufficit di motivazione per misure ablative.

Massime di principio

  • Se la confisca è disposta al di fuori di un accordo tra PM e difesa, il giudice deve fornire una motivazione specifica e sufficiente che individui se la somma è prodotto, profitto o prezzo del reato e le ragioni del collegamento con la condotta dell'imputato.
  • La semplice affermazione che una somma è "oggetto del reato di riciclaggio" è insufficiente: il giudice deve articolare il ragionamento giuridico che giustifica l'ablazione.
  • La mancanza di disponibilità materiale della somma da parte dell'imputato non esclude automaticamente la possibilità di confisca, ma impone al giudice di motivare come e perché quella somma sia comunque riconducibile alla responsabilità penale dell'imputato (es. profitto conseguito, vantaggio economico o ruolo nell'operazione).
  • Quando l'imputato ha avuto un ruolo di mero intermediario nel trasferimento di denaro riconducibile a terzi, il giudice deve valutare con attenzione se la somma costituisce effettivamente un vantaggio per l'imputato o solo un passaggio patrimoniale riconducibile all'autore del reato presupposto.
  • La carenza di motivazione sulle misure ablative integra vizio di legittimità suscettibile di annullamento per violazione dell'art. 111 Cost. e della necessità di controllo di legalità.
  • In caso di annullamento parziale per vizi motivazionali, il giudice adito in rinvio deve pronunciarsi in diversa composizione e fornire la motivazione richiesta; l'annullamento non incide sulle restanti statuizioni non viziate.

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