Cassazione Penale, Sentenza n. 11107/2023 del 15/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto, in qualità di interessato, l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) con riguardo a tutti i reati per i quali era stato già condannato con due pronunce della stessa Corte (sentenza 6/2/2008 per reati in materia di armi clandestine; sentenza 9/7/2018 per associazione mafiosa, ricettazione e reati in materia di armi). Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che non sussistesse un medesimo disegno criminoso unitario. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge (art. 81 c.p.) e vizi di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe valutato correttamente gli elementi indicatori della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato il gravame. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente i principi di diritto in tema di continuazione, valutando gli indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di commissione, sistematicità, abitudini di vita) e motivando adeguatamente la negativa: le condotte della sentenza del 2008 sono temporaneamente lontane da quelle contemplate nella sentenza del 2018 e non risultano collegate all'attività associativa oggetto della seconda pronuncia; i reati più antichi non mostrano elementi che li colleghino al medesimo progetto criminoso. Perciò non è configurabile la continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve valutare, sulla base di indicatori fattuali (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità ecc.), se reati di distinte sentenze costituiscano esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Nel caso non è stata riconosciuta la continuazione per mancata prova di un progetto unitario.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di norme): la Corte verifica se i vizi dedotti sussistono. Qui la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni, avendo l'organo di merito adeguatamente motivato.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al concorso/continuazione dei reati; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile una lettura che ricomprendesse tutti i reati in un unico disegno criminoso, perché mancavano elementi di collegamento oggettivo fra le sentenze.
Consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La continuazione richiede la ricorrenza di un medesimo progetto criminoso unitario — non basta la mera recidiva o la semplice propensione criminale dell'agente.
- Per valutare la continuazione il giudice considera indicatori quali omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e finalità comuni; l'assenza di collegamenti concreti fra episodi esclude la continuazione.
- La distanza temporale tra reati è un elemento significativo: l'ampio intervallo può ostare al riconoscimento di un progetto unitario, salvo che non emergano chiari elementi di collegamento.
- I reati commessi nell'ambito di una associazione o per agevolarla possono restare autonomi rispetto ad altri episodi di analogia materiale se non sussistono elementi che li inseriscano nel medesimo disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazione adeguata e logica; la Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, senza sostituirsi al merito quando la decisione è congruamente motivata.
- Chi propone l'istanza di riconoscimento della continuazione (o impugna il diniego) ha l'onere di indicare elementi fattuali che dimostrino l'unitarietà del progetto criminoso; argomentazioni generiche sulla personalità criminale non sono sufficienti.
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