Cassazione Penale, Sentenza n. 27205/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) sostenendo: 1) l'estinzione del reato per prescrizione maturata nel corso del giudizio di merito (violazione e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 157 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); 2) vizio di motivazione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione con precedente condanna, chiedendo chiarificazione che la pena inflitta costituisse la rideterminazione complessiva rispetto alla sentenza del 17/06/2010.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che, ai fini della prescrizione, l'applicazione dell'art. 80 d.P.R. 309/1990 aumenta la pena edittale massima (da 4 a 6 anni) e conseguentemente i termini prescrizionali; calcolati gli effetti di sospensione e interruzione, la prescrizione è maturata il 6/7/2017, dunque prima della pronuncia d'appello. Poiché la Corte territoriale non aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione come imposto dall'art. 129 c.p.p. e non sussistevano elementi che giustificassero l'eccezione prevista dal comma 2 di quell'articolo, la Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 129 comma 1 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti) - art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che individua la fattispecie contestata; la Corte l'ha richiamata come reato contestato al ricorrente
d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 80
art. 80 d.P.R. n. 309/1990
Applicazione della circostanza ad effetto speciale ha aumentato la pena edittale massima ai fini del calcolo della prescrizione (da 4 a 6 anni)
Codice di procedura penale - art. 129
Obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione (comma 1) salvo le limitate ipotesi previste dal comma 2; qui è stata applicata la declaratoria ex comma 1 perché non sussistevano le eccezioni
Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b
art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.
Consente di proporre in cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; il Collegio lo ha ritenuto ammissibile
Decreto-legge 137/2020 convertito in L. 176/2020 - art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
Base normativa per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti
Giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016)
Principio che ammette in cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, come motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione si deve considerare l'aumento della pena edittale massima derivante da circostanze speciali (es. art. 80 d.P.R. 309/1990); tale aumento incide direttamente sulla durata dei termini prescrizionali.
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di merito e il giudice di merito non la dichiara, è possibile dedurre tale estinzione in cassazione con un motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, e la Corte di cassazione può annullare senza rinvio dichiarando l'estinzione ex art. 129 c.p.p.
- Il giudice d'appello è tenuto a dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo le limitate ipotesi previste dal comma 2; l'assenza di motivazione che giustifichi l'eccezione comporta l'annullamento della decisione.
- Nel valutare la maturazione della prescrizione è necessario computare gli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini: il calcolo deve essere esplicitato nella motivazione quando rilevante per l'esito del processo.
- La contestazione sulla corretta rideterminazione della pena per continuazione va valutata con attenzione, ma se il profilo decisivo è la prescrizione maturata antecedentemente alla sentenza, l'accertamento della estinzione preclude il momento applicativo delle questioni sanzionatorie.
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