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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27205/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) sostenendo: 1) l'estinzione del reato per prescrizione maturata nel corso del giudizio di merito (violazione e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 157 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990); 2) vizio di motivazione nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo alla continuazione con precedente condanna, chiedendo chiarificazione che la pena inflitta costituisse la rideterminazione complessiva rispetto alla sentenza del 17/06/2010.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha stabilito che, ai fini della prescrizione, l'applicazione dell'art. 80 d.P.R. 309/1990 aumenta la pena edittale massima (da 4 a 6 anni) e conseguentemente i termini prescrizionali; calcolati gli effetti di sospensione e interruzione, la prescrizione è maturata il 6/7/2017, dunque prima della pronuncia d'appello. Poiché la Corte territoriale non aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione come imposto dall'art. 129 c.p.p. e non sussistevano elementi che giustificassero l'eccezione prevista dal comma 2 di quell'articolo, la Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato ex art. 129 comma 1 c.p.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico stupefacenti) - art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che individua la fattispecie contestata; la Corte l'ha richiamata come reato contestato al ricorrente

  • d.P.R. n. 309 del 1990 - art. 80

    art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Applicazione della circostanza ad effetto speciale ha aumentato la pena edittale massima ai fini del calcolo della prescrizione (da 4 a 6 anni)

  • Codice di procedura penale - art. 129

    Obbligo per il giudice di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione (comma 1) salvo le limitate ipotesi previste dal comma 2; qui è stata applicata la declaratoria ex comma 1 perché non sussistevano le eccezioni

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b

    art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.

    Consente di proporre in cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata; il Collegio lo ha ritenuto ammissibile

  • Decreto-legge 137/2020 convertito in L. 176/2020 - art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020

    Base normativa per lo svolgimento del procedimento in camera di consiglio senza intervento delle parti

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite

    Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016)

    Principio che ammette in cassazione il motivo relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, come motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b

Massime di principio

  • Per calcolare la prescrizione si deve considerare l'aumento della pena edittale massima derivante da circostanze speciali (es. art. 80 d.P.R. 309/1990); tale aumento incide direttamente sulla durata dei termini prescrizionali.
  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di merito e il giudice di merito non la dichiara, è possibile dedurre tale estinzione in cassazione con un motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b, e la Corte di cassazione può annullare senza rinvio dichiarando l'estinzione ex art. 129 c.p.p.
  • Il giudice d'appello è tenuto a dichiarare immediatamente l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo le limitate ipotesi previste dal comma 2; l'assenza di motivazione che giustifichi l'eccezione comporta l'annullamento della decisione.
  • Nel valutare la maturazione della prescrizione è necessario computare gli effetti della sospensione e dell'interruzione dei termini: il calcolo deve essere esplicitato nella motivazione quando rilevante per l'esito del processo.
  • La contestazione sulla corretta rideterminazione della pena per continuazione va valutata con attenzione, ma se il profilo decisivo è la prescrizione maturata antecedentemente alla sentenza, l'accertamento della estinzione preclude il momento applicativo delle questioni sanzionatorie.

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