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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03976/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto la sua opposizione a un verbale Inps di accertamento. Il verbale contestava l'indebita fruizione di sgravi contributivi per lavoro agricolo, sul presupposto che ai lavoratori fosse stato applicato un trattamento retributivo inferiore ai minimi del contratto collettivo ritenuto pertinente, e cioè non il contratto agricolo invocato dalla società, ma il CCNL del settore terziario/ortofrutticolo. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione degli artt. 115, 116, 416 e 437 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1 d.l. 338/1989 conv. in l. 389/1989, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'Inps avrebbe tardivamente contestato in appello l'applicabilità del CCNL agricolo, che in primo grado non avrebbe prodotto il CCNL del terziario e che l'onere di provare il diverso contratto sarebbe gravato sull'Istituto; ha inoltre contestato l'accertamento di fatto fondato sui prospetti paga, richiamando ulteriori elementi che, a suo dire, avrebbero dimostrato l'applicazione del CCNL agricolo e florovivaistico. Con il secondo motivo ha invocato l'art. 6 l. 92/1979 e l'art. 20, comma 2, d.lgs. 375/1993, deducendo che gli addetti alla raccolta di prodotti agricoli assunti da imprese non agricole devono considerarsi lavoratori agricoli ai fini previdenziali. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1 del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari e degli artt. 1 e 45 del CCNL Agricoli e Florovivaisti, sostenendo che il primo non comprenderebbe l'attività di raccolta di prodotti agricoli. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, affermando che, ai fini delle agevolazioni contributive, rileva il CCNL riferibile al settore produttivo dell'impresa e non una diversa qualificazione settoriale invocata dal datore di lavoro; che l'accertamento di fatto della Corte territoriale sul fatto che l'impresa appartenesse al settore terziario non è sindacabile se non nei limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; che la doglianza sull'art. 116 c.p.c. era in realtà una critica alla valutazione delle prove; che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per lo sgravio incombeva sulla società, non sull'Inps; che la contestazione del verbale non era tardiva; e che la disciplina invocata sui lavoratori agricoli assunti da imprese non agricole non incide sulla scelta del CCNL applicabile ai fini degli sgravi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d'appello di Catania che aveva respinto l'opposizione al verbale Inps. Ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui, per ottenere sgravi contributivi connessi al lavoro agricolo, occorre fare riferimento al contratto collettivo coerente con il settore produttivo dell'impresa; nel caso concreto, il settore accertato era quello terziario e quindi il CCNL rilevante era quello degli ortofrutticoli e agrumari. Ha escluso la violazione delle norme processuali e dell'art. 2697 c.c., osservando che la società mirava in sostanza a un riesame del materiale probatorio e che la prova delle condizioni per lo sgravio gravava sulla parte che lo chiedeva. La decisione si è conclusa con il rigetto del ricorso e con le conseguenze economiche di legge.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse una violazione autonoma della norma.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la violazione di questa norma non sussiste quando si contesta soltanto l'erronea valutazione del materiale probatorio.

  • art. 416 c.p.c.

    La dedotta mancata contestazione specifica dell'Inps è stata ritenuta irrilevante e comunque la contestazione era già nel verbale di accertamento.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri articoli processuali nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha affermato che l'onere di provare i presupposti dello sgravio contributivo incombe sulla parte che lo richiede, non sull'Inps.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989

    La Corte ha richiamato il principio per cui è ammessa la deroga in melius ai minimi retributivi previsti dal CCNL e che il regime effettivamente applicato rileva anche ai fini contributivi.

  • art. 6 l. n. 92/1979

    La norma che considera agricoli, ai fini previdenziali, gli addetti alla raccolta di prodotti agricoli assunti da imprese non agricole non incide sulla scelta del CCNL applicabile ai fini dello sgravio.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato nel contesto della disciplina dei lavoratori agricoli e degli sgravi contributivi.

  • art. 49 l. n. 88/1989

    L'INPS effettua la classificazione previdenziale dei datori di lavoro per settori, classificazione che condiziona il CCNL rilevante ai fini contributivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'accertamento di fatto è censurabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo, non mediante la mera contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 1 CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    La censura è stata ritenuta inconferente rispetto all'accertamento di fatto sul settore di appartenenza dell'impresa.

  • artt. 1 e 45 CCNL Agricoli e Florovivaisti

    Richiamati dalla ricorrente, ma senza esito favorevole perché il CCNL applicabile è stato individuato in base al settore dell'impresa.

Massime di principio

  • Ai fini dei benefici e degli sgravi contributivi, il contratto collettivo di riferimento va individuato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell'impresa, secondo la classificazione previdenziale operata dall'INPS, e non in base alla sola qualificazione formale che la parte intenda attribuire ai rapporti di lavoro.
  • Quando l'amministrazione contesta il diritto allo sgravio per difetto dei presupposti, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per il beneficio richiesto.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove: la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore legale diverso da quello previsto, non quando si contestano le risultanze istruttorie apprezzate dal giudice di merito.
  • Una norma che, ai fini previdenziali, assimila a lavoratori agricoli determinati addetti non sposta automaticamente il contratto collettivo applicabile al rapporto, se il datore di lavoro appartiene a un diverso settore produttivo e applica un CCNL diverso.
  • L'eventuale applicazione in concreto di un contratto collettivo più favorevole può incidere sulla base retributiva e contributiva, ma non consente di prescindere dalla classificazione settoriale dell'impresa ai fini della verifica del diritto agli sgravi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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