Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 20011/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per calunnia, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni. Dalla motivazione emerge che il ricorso riproponeva censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito, contestando la ricostruzione dei fatti operata sulla base di prove ritenute decisive: un video che ricostruiva lo svolgimento della vicenda, la certificazione medica della persona offesa e il mancato rinvenimento di un coltello da parte dell'operante intervenuto. Secondo i giudici di merito, tali elementi confermavano la versione della persona offesa e smentivano la denuncia dell'imputato, che era stata archiviata. Il ricorso censurava inoltre il trattamento sanzionatorio, in particolare il riconoscimento della recidiva e il diniego delle attenuanti generiche, ritenuti dall'imputato ingiustificati.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente riproduttivi di doglianze già vagliate con motivazione congrua e non illogica, sorretta dalle prove acquisite. Ritiene inoltre generiche le censure sul trattamento punitivo, osservando che la motivazione sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente e non illogica. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni accessorie previste dalla norma, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 368 c.p.

    È richiamato il delitto di calunnia tra i reati per i quali l'imputato era stato giudicato.

  • art. 341 c.p.

    È richiamato il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni tra i reati oggetto della condanna impugnata.

  • art. 582 c.p.

    È richiamato il delitto di lesioni tra i reati oggetto della condanna impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
  • La deduzione che contesti la ricostruzione del fatto è inammissibile se mira, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio già scrutinato, specie quando la sentenza di merito sia sorretta da prove specifiche e convergenti.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se formulate in modo generico e se non si confrontano con la motivazione della sentenza sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando i precedenti dell'imputato, e non costituisce un diritto dell'interessato in assenza di elementi positivi specificamente dedotti a suo favore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniMinacce
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.