Cassazione Civile, Ordinanza n. 21597/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di concordato preventivo presentata da una società immobiliare. Il Tribunale, in sede di verifica ex art. 162 l.fall., aveva fissato l'udienza per sentire la debitrice e, all'esito del contraddittorio anche sulle osservazioni del commissario giudiziale, aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato e contestualmente il fallimento. La Corte d'appello ha confermato il rigetto del reclamo, rilevando che la relazione dell'attestatore non forniva ai creditori un'informazione completa e adeguata sulla congruità delle stime degli immobili, avendo recepito acriticamente le valutazioni del perito della società senza confrontarle con pregresse perizie e senza un autonomo controllo critico. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 161, 162 e 173 l.fall., sostenendo che il decreto di convocazione ex art. 162 aveva indicato questioni estranee al sindacato di ammissibilità e che vi sarebbe stata incoerenza tra questioni fissate e decisione; 2) violazione degli artt. 160 e 162 l.fall., lamentando che il tribunale avrebbe surrettiziamente sindacato la fattibilità economica del piano; 3) violazione degli artt. 161 e 162 l.fall., contestando la ritenuta inammissibilità per nullità/inadeguatezza dell'attestazione e sostenendo che l'attestatore avesse autonomamente valutato le perizie e motivato per relationem la propria adesione. La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo ritenendo che nel procedimento ex art. 162 l.fall. non è richiesta una necessaria corrispondenza tra oggetto del decreto di convocazione e questioni poi dibattute, purché sia rispettato il contraddittorio e il diritto di difesa; ha respinto il secondo motivo perché i giudici di merito non avevano sindacato il merito della fattibilità, ma la completezza e comprensibilità dell'attestazione, profilo rilevante per la regolarità della procedura e per la corretta formazione del consenso dei creditori; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché, sotto veste di violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che nel procedimento di ammissione al concordato ex art. 162 l.fall. non occorre una perfetta corrispondenza tra le questioni indicate nel decreto di convocazione e quelle poi trattate, essendo sufficiente il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, che nel caso concreto risultavano garantiti anche perché la debitrice aveva potuto replicare alle osservazioni del commissario giudiziale senza chiedere ulteriori termini. Ha inoltre ribadito che il tribunale può verificare la correttezza formale e sostanziale dell'attestazione del professionista, quanto a completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, senza sconfinare nel merito della fattibilità economica del piano. Infine, ha ritenuto inammissibili le doglianze che, pur formalmente qualificate come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e sono stati richiamati i presupposti per il contributo unificato aggravato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla domanda di concordato e sul deposito della proposta/piano; la Corte non ne trae un requisito di corrispondenza rigida tra oggetto della convocazione e questioni dibattute.
Il procedimento di ammissione al concordato richiede il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, ma non formalità particolari né una precisa coincidenza tra questioni indicate nel decreto di convocazione e questioni trattate in udienza.
È richiamato per escludere che vi sia una differenza ontologica rilevante rispetto all'art. 162: entrambi mirano alla verifica delle condizioni di ammissibilità della procedura, il primo sulla persistenza e il secondo sulla sussistenza.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserito sindacato sulla fattibilità economica; la Corte chiarisce che il controllo del giudice riguarda l'ammissibilità e la correttezza dell'attestazione, non il merito del piano.
Indicato quanto al deposito della memoria in camera di consiglio.
art. 18 legge fall.
Norma processuale del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento richiamata nel procedimento di merito.
art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di ammissione al concordato preventivo, la regolarità del contraddittorio e l'effettivo esercizio del diritto di difesa sono sufficienti a legittimare l'udienza ex art. 162 l.fall., senza che sia necessaria una perfetta coincidenza tra i temi indicati nel decreto di convocazione e quelli poi esaminati dal tribunale.
- Il giudice del concordato può e deve controllare la correttezza dell'attestazione del professionista in termini di completezza dei dati e intelligibilità dei criteri valutativi, poiché tale controllo attiene alla regolarità della procedura e alla formazione consapevole del consenso dei creditori.
- Il sindacato del tribunale sull'ammissibilità della proposta concordataria non coincide con un giudizio di merito sulla fattibilità economica del piano, ma riguarda la sufficienza e attendibilità dell'informazione offerta ai creditori e la coerenza dell'attestazione.
- In sede di legittimità, non è ammissibile trasformare una doglianza di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove quando la censura mira sostanzialmente a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
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