Cassazione Penale, Sentenza n. 28042/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore del 12/12/2022 che imponeva a SPANO divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 6 anni e obbligo di presentarsi presso il Commissariato PS di Olbia. Il ricorrente deduceva: (i) nullità per omissione nell'avviso della facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida (art.6, comma 2-bis L.401/89), con conseguente nullità ex art.178 lett. c) c.p.p.; (ii) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la contestata partecipazione a presunti scontri; (iii) istanza cautelare di sospensione medio tempore sia del divieto di accesso che dell'obbligo di firma.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo: ha rilevato che il provvedimento del Questore era privo dell'avviso sulla facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, configurando una nullità di ordine generale ex art.178 lett. c) c.p.p. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 12/12/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione al Commissariato di Olbia. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite, pertanto il Collegio non ha esaminato nel merito il secondo motivo; la sospensione cautelare invocata non è stata riconosciuta dal giudice penale, essendo la sospensione del divieto di accesso rimessa al giudice amministrativo.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6, comma 2-bis
Stabilisce che la notifica del provvedimento del Questore deve contenere l'avviso che l'interessato puo' presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida; l'omissione di tale avviso compromette il diritto di difesa e determina la nullita' dell'atto di convalida.
Codice di procedura penale, art.178, lett. c)
Prevede la nullita' degli atti privi dei requisiti prescritti dalla legge a tutela dei diritti fondamentali; applicata per dichiarare la nullita' della convalida priva dell'avviso previsto dall'art.6 L.401/89.
Corte Costituzionale, sentenza n.144 del 23/05/1997
Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.6 comma 3 L.401/89 nella parte che non imponeva l'avviso; questa pronuncia ha determinato l'introduzione del comma 2-bis per garantire il contraddittorio nella fase di convalida.
Art.55 codice del processo amministrativo (richiamato)
Richiamato per chiarire che la sospensione cautelare del divieto di accesso spetta al giudice amministrativo; il giudice penale non puo' sospendere l'obbligo di presentazione imposto dal Questore.
Massime di principio
- L'omissione dell'avviso previsto dall'art.6 comma 2-bis L.401/89 integra una nullita' assoluta che porta all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e alla perdita di efficacia, quantomeno, delle misure fondate su quella convalida (in particolare l'obbligo di presentazione).
- Il procedimento di convalida richiede un minimo di contraddittorio 'cartolare': l'interessato deve poter esaminare gli atti trasmessi e presentare memorie o deduzioni al giudice competente.
- Quando il vizio e' procedurale e incide sui diritti di difesa, la Corte tende ad annullare senza rinvio, assorbendo le ulteriori censure di merito, che restano non esaminate.
- Per ottenere la sospensione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive occorre rivolgersi al giudice amministrativo; il giudice penale non puo' sospendere l'obbligo di presentazione impresso dal Questore.
- In impugnazioni simili e' strategico verificare subito la regolarita' formale della notifica del provvedimento (es. esistenza dell'avviso previsto dall'art.6 comma 2-bis): la carenza formale puo' determinare l'annullamento dell'intero provvedimento senza entrare nel merito dei fatti contestati.
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