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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28042/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP che aveva convalidato il provvedimento del Questore del 12/12/2022 che imponeva a SPANO divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 6 anni e obbligo di presentarsi presso il Commissariato PS di Olbia. Il ricorrente deduceva: (i) nullità per omissione nell'avviso della facoltà di presentare memorie o deduzioni al giudice della convalida (art.6, comma 2-bis L.401/89), con conseguente nullità ex art.178 lett. c) c.p.p.; (ii) vizio di motivazione e contraddittorietà circa la contestata partecipazione a presunti scontri; (iii) istanza cautelare di sospensione medio tempore sia del divieto di accesso che dell'obbligo di firma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo: ha rilevato che il provvedimento del Questore era privo dell'avviso sulla facoltà di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, configurando una nullità di ordine generale ex art.178 lett. c) c.p.p. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 12/12/2022 limitatamente all'obbligo di presentazione al Commissariato di Olbia. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite, pertanto il Collegio non ha esaminato nel merito il secondo motivo; la sospensione cautelare invocata non è stata riconosciuta dal giudice penale, essendo la sospensione del divieto di accesso rimessa al giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n.401, art.6, comma 2-bis

    Stabilisce che la notifica del provvedimento del Questore deve contenere l'avviso che l'interessato puo' presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida; l'omissione di tale avviso compromette il diritto di difesa e determina la nullita' dell'atto di convalida.

  • Codice di procedura penale, art.178, lett. c)

    Prevede la nullita' degli atti privi dei requisiti prescritti dalla legge a tutela dei diritti fondamentali; applicata per dichiarare la nullita' della convalida priva dell'avviso previsto dall'art.6 L.401/89.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.144 del 23/05/1997

    Ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.6 comma 3 L.401/89 nella parte che non imponeva l'avviso; questa pronuncia ha determinato l'introduzione del comma 2-bis per garantire il contraddittorio nella fase di convalida.

  • Art.55 codice del processo amministrativo (richiamato)

    Richiamato per chiarire che la sospensione cautelare del divieto di accesso spetta al giudice amministrativo; il giudice penale non puo' sospendere l'obbligo di presentazione imposto dal Questore.

Massime di principio

  • L'omissione dell'avviso previsto dall'art.6 comma 2-bis L.401/89 integra una nullita' assoluta che porta all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida e alla perdita di efficacia, quantomeno, delle misure fondate su quella convalida (in particolare l'obbligo di presentazione).
  • Il procedimento di convalida richiede un minimo di contraddittorio 'cartolare': l'interessato deve poter esaminare gli atti trasmessi e presentare memorie o deduzioni al giudice competente.
  • Quando il vizio e' procedurale e incide sui diritti di difesa, la Corte tende ad annullare senza rinvio, assorbendo le ulteriori censure di merito, che restano non esaminate.
  • Per ottenere la sospensione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive occorre rivolgersi al giudice amministrativo; il giudice penale non puo' sospendere l'obbligo di presentazione impresso dal Questore.
  • In impugnazioni simili e' strategico verificare subito la regolarita' formale della notifica del provvedimento (es. esistenza dell'avviso previsto dall'art.6 comma 2-bis): la carenza formale puo' determinare l'annullamento dell'intero provvedimento senza entrare nel merito dei fatti contestati.

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