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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20354/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale (pluriaggravata) relativamente alla società Euromec. I motivi (sette per Carloni, sei per Talevi) contestavano: la sussistenza della bancarotta distrattiva (meccanismo delle "RI.BA. di comodo"), la sussistenza della bancarotta documentale (completezza/occultamento della contabilità e credibilità delle denunce di furto), la qualificazione soggettiva e il coefficiente di colpevolezza, la mancata applicazione dell'art. 218 legge fall., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 219 legge fall. per danno grave, e la determinazione dell'importo della provvisionale.

La decisione

Per Rosanna Carloni: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per morte dell'imputata (decesso sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso). Per Carlo Talevi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella gran parte dei motivi (molti motivi ritenuti aspecifici o incentrati su fatti non confrontati con la motivazione della Corte d'appello), ma la Cassazione ha annullato con rinvio la parte della sentenza che aveva applicato la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie ex art. 216, ultimo comma, legge fall., alla luce della pronuncia di incostituzionalità; la durata delle pene accessorie dovrà essere determinata dal giudice di rinvio secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fall.

    la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni

    La Corte ha rilevato l'illegittimità costituzionale della parte che imponeva la durata fissa di dieci anni; per effetto della sentenza della Corte costituzionale (n.222/2018) la disposizione si applica ex tunc nella parte in cui la durata deve essere "fino a dieci anni" e la determinazione concreta è demandata al giudice applicando i criteri dell'art.133 cod. pen.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    la morte dell'imputato ... impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata

    Il decesso dell'imputato dopo la proposizione del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione dei reati; non è possibile pronunciare proscioglimento nel merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorrente che denuncia vizi di motivazione deve specificare quale dei diversi vizi (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) deduce altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.

  • art. 218 legge fall.

    La doglianza sulla riqualificazione nel reato previsto dall'art. 218 (uso di mezzi fraudolenti per ricorrere al credito) è stata ritenuta generica; la Corte ha ritenuto che, anche ammettendo l'esistenza delle RI.BA. "di comodo", ciò non giustificava l'intero ammontare delle distrazioni accertate.

  • art. 219 legge fall.

    La Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante del danno grave data l'entità oggettiva delle somme distratte, ritenendo congrua la qualificazione aggravante nei termini ritenuti in motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di determinazione della misura della pena (e, per estensione, delle pene accessorie) devono essere applicati dal giudice di rinvio per fissare concretamente la durata delle pene accessorie, essendo ora la misura non più fissa per legge.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 216 che imponeva la durata fissa di dieci anni delle pene accessorie, con efficacia ex tunc; ciò ha comportato l'obbligo di adeguamento delle sentenze ancora in corso.

  • Sezioni Unite Cassazione, n. 28910/2019 (Suraci)

    "Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen."

    Principio richiamato dalla Corte per stabilire che la rimodulazione delle pene accessorie compete al giudice di rinvio che deve motivare la scelta applicando i criteri di cui all'art. 133.

Massime di principio

  • Se l'imputato muore dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza per estinzione del reato (art.129 c.p.p.).
  • I motivi di cassazione che lamentano vizi di motivazione devono essere specifici: indicare chiaramente in quale profilo la motivazione manca, è contraddittoria o manifesta illogicità; l'aspecificità comporta l'inammissibilità (art.606 c.p.p., giurisprudenza costante).
  • Le censure che ricostruiscono fatti alternativi o propongono una diversa valutazione probatoria devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della Corte territoriale; altrimenti sono inammissibili o irricevibili per vizio di specificazione.
  • Per contestare una presunta tecnica di frode (es. "RI.BA. di comodo") è necessario indicare e documentare elementi contabili specifici che smentiscano l'accertamento delle distrazioni; l'esistenza di un meccanismo di credito fasullo richiede riscontri documentali.
  • La determinazione della provvisionale ha limiti di impugnabilità in Cassazione: talune statuizioni su somme provvisionali non sono sindacabili in sede di legittimità.
  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie ex art. 216 l'applicazione concreta della durata deve essere rimessa al giudice di rinvio sulla base dei criteri dell'art.133 c.p.; pertanto in casi simili è possibile ottenere annullamento limitato e rinvio per ricalcolo.
  • Elementi quali occultamento della documentazione, false denunce di furto e comportamenti ostativi agli accertamenti sono valutati dalla giurisprudenza come indici rilevanti del dolo nella bancarotta documentale.

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