Cassazione Penale, Ordinanza n. 29135/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un episodio di fuga da un controllo di polizia: l'imputato, a bordo di un ciclomotore e con un passeggero, si sarebbe dato alla fuga dopo essere stato visto disfarsi di un oggetto, tenendo una condotta di guida ritenuta concretamente intimidatoria e nel corso della quale sarebbe stato danneggiato anche un veicolo di servizio. La Corte di appello di Roma ha confermato la responsabilità per il reato contestato e ha escluso la tesi difensiva secondo cui il passeggero sarebbe rimasto estraneo alla fuga e alle sue modalità. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: la genericità e l'erroneità della motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza del reato; la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; e, in relazione all'aggravante ex art. 625, comma 7 c.p., la mancata considerazione delle caratteristiche dell'autovettura speronata, questione che però non risultava dedotta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e infondate le censure relative alla motivazione sulla sussistenza del reato, osservando che la Corte di appello aveva ricostruito in modo puntuale i fatti e aveva congruamente valorizzato le modalità intimidatorie della fuga e la condivisa partecipazione del passeggero, senza necessità di un accordo preventivo. Sono stati dichiarati inammissibili anche i motivi residui sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria e sul diniego delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni di fatto coerentemente motivate. Quanto all'aggravante ex art. 625, comma 7 c.p., la Corte ha rilevato che nulla era stato dedotto in appello sulle caratteristiche dell'autovettura speronata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato in relazione a una specifica aggravante, rispetto alla quale la Corte ha rilevato che non risultava dedotta in appello alcuna censura sulle caratteristiche del veicolo speronato.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si limitano a contestazioni generiche, a fronte di una motivazione di merito puntuale e dettagliata sulla ricostruzione dei fatti e sulla sussistenza del reato.
- La partecipazione al fatto può desumersi dalla condivisione delle modalità concrete della fuga o della condotta complessiva, senza che sia necessario un accordo preventivo tra i concorrenti.
- Le doglianze che attengono a valutazioni di fatto già coerentemente esaminate dal giudice di appello, come la rinnovazione dell'istruttoria o il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili se non sorrette da specifiche censure di legittimità.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non dedotte in appello, come quelle relative a elementi fattuali rilevanti per l'esclusione di un'aggravante.
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