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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13704/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sul trattamento sanzionatorio e comunque riproduttiva di una questione già adeguatamente decisa dalla Corte di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna, censurando esclusivamente il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. La doglianza era diretta contro la misura della pena, che secondo il ricorrente non sarebbe stata adeguatamente giustificata; la Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva in modo identico un motivo già esaminato e confutato in appello, dove era stata spiegata la congruità della pena, determinata in misura minimale quanto all'aumento per la continuazione.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della determinazione della pena è sufficiente che il giudice dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di commisurazione, richiamando la gravità del reato o la capacità a delinquere; una motivazione più analitica è necessaria solo quando la pena si discosti in modo rilevante dalla misura media edittale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi della motivazione.
  • Nella determinazione discrezionale della pena il giudice può motivare in forma sintetica, purché richiami i criteri di cui all'art. 133 c.p. e dia conto della congruità della pena rispetto al caso concreto.
  • Una motivazione dettagliata sul dosaggio della pena è richiesta solo quando la sanzione irrogata sia notevolmente superiore alla media del trattamento edittale; in difetto, il richiamo sintetico alla gravità del fatto o alla capacità a delinquere è sufficiente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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