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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge: è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata nonostante la sola maggiorazione inflitta a titolo di continuazione fosse pari a un anno di reclusione. Il ricorrente deduce che l'art. 229 n.1 cod. pen. richiede una pena di reclusione superiore a un anno per l'applicazione della libertà vigilata e che, ai fini della verifica di tale soglia, deve considerarsi l'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (aumento per continuazione) e non la pena risultante dal cumulo finale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'aumento di pena per continuazione fosse pari a un anno, quindi non consentiva l'applicazione della libertà vigilata che è subordinata a una pena superiore a un anno; ha altresì chiarito che il giudice di sorveglianza è competente a verificare la legalità dell'applicazione della misura di sicurezza e non poteva rifiutarsi di esaminare la questione ritenendola di esclusivo merito.

Norme richiamate

  • art. 229, n. 1, cod. pen.

    libertà vigilata ordinabile quando il soggetto riporti condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno

    La Corte interpreta la norma nel senso che la libertà vigilata è applicabile solo se la pena inflitta nel processo è superiore a un anno; ai fini della verifica della soglia, quando la maggiore pena deriva da continuazione va considerato l'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 e non la pena complessiva risultante dal cumulo

  • art. 81, cod. pen.

    La maggiorazione per continuazione (aumento ex art. 81) rileva per verificare se si supera la soglia sanzionatoria richiesta per l'applicazione della misura di sicurezza; nel caso concreto l'aumento è risultato pari a un anno e quindi non idoneo a far scattare la soglia 'superiore a un anno'

  • artt. 606, comma 1, lett. b) e 680, cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato fondato per violazione di legge ai sensi delle norme processuali richiamate; la Cassazione ha accolto il motivo di cassazione formulato in base a tali disposizioni

  • art. 25, terzo comma, Cost.

    Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

    Principio secondo cui il giudice di sorveglianza deve controllare la legalità dell'applicazione della misura di sicurezza e verificare che essa sia adottata solo nei casi espressamente previsti dalla legge

  • art. 416-bis, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso: è il reato per il quale è stata irrogata la pena cui si è ricollegata la misura di sicurezza, contestualizzando il profilo di pericolosità sociale

Massime di principio

  • La libertà vigilata può essere applicata solo se la pena inflitta nel processo è superiore a un anno; una maggiorazione pari esattamente a un anno non soddisfa la soglia richiesta.
  • Ai fini del superamento della soglia per l'applicazione di misure di sicurezza, quando la maggiorazione deriva da continuazione va considerato l'aumento determinato ex art. 81 cod. pen. e non la pena finale risultante dal cumulo.
  • Il giudice di sorveglianza è competente a verificare la legalità dell'applicazione della misura di sicurezza (compreso il rispetto delle condizioni di legge per la sua irrogazione) e non può rifiutarsi esaminando la questione come impropria per il suo sindacato.
  • Il controllo del giudice di sorveglianza riguarda i profili di legalità e sostanziali relativi alla misura di sicurezza; non comprende, invece, un sindacato sulla regolarità dell'intero procedimento penale che resta riservato agli ordinari mezzi d'impugnazione.
  • Se la misura di sicurezza è stata applicata in violazione delle condizioni di legge, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata quando l'errore è manifesto e la correzione non richiede un nuovo esame di fatto.

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