Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2023 del 04/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge: è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata nonostante la sola maggiorazione inflitta a titolo di continuazione fosse pari a un anno di reclusione. Il ricorrente deduce che l'art. 229 n.1 cod. pen. richiede una pena di reclusione superiore a un anno per l'applicazione della libertà vigilata e che, ai fini della verifica di tale soglia, deve considerarsi l'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (aumento per continuazione) e non la pena risultante dal cumulo finale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarandolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che l'aumento di pena per continuazione fosse pari a un anno, quindi non consentiva l'applicazione della libertà vigilata che è subordinata a una pena superiore a un anno; ha altresì chiarito che il giudice di sorveglianza è competente a verificare la legalità dell'applicazione della misura di sicurezza e non poteva rifiutarsi di esaminare la questione ritenendola di esclusivo merito.
Norme richiamate
libertà vigilata ordinabile quando il soggetto riporti condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno
La Corte interpreta la norma nel senso che la libertà vigilata è applicabile solo se la pena inflitta nel processo è superiore a un anno; ai fini della verifica della soglia, quando la maggiore pena deriva da continuazione va considerato l'aumento determinato ai sensi dell'art. 81 e non la pena complessiva risultante dal cumulo
La maggiorazione per continuazione (aumento ex art. 81) rileva per verificare se si supera la soglia sanzionatoria richiesta per l'applicazione della misura di sicurezza; nel caso concreto l'aumento è risultato pari a un anno e quindi non idoneo a far scattare la soglia 'superiore a un anno'
artt. 606, comma 1, lett. b) e 680, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato fondato per violazione di legge ai sensi delle norme processuali richiamate; la Cassazione ha accolto il motivo di cassazione formulato in base a tali disposizioni
art. 25, terzo comma, Cost.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
Principio secondo cui il giudice di sorveglianza deve controllare la legalità dell'applicazione della misura di sicurezza e verificare che essa sia adottata solo nei casi espressamente previsti dalla legge
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso: è il reato per il quale è stata irrogata la pena cui si è ricollegata la misura di sicurezza, contestualizzando il profilo di pericolosità sociale
Massime di principio
- La libertà vigilata può essere applicata solo se la pena inflitta nel processo è superiore a un anno; una maggiorazione pari esattamente a un anno non soddisfa la soglia richiesta.
- Ai fini del superamento della soglia per l'applicazione di misure di sicurezza, quando la maggiorazione deriva da continuazione va considerato l'aumento determinato ex art. 81 cod. pen. e non la pena finale risultante dal cumulo.
- Il giudice di sorveglianza è competente a verificare la legalità dell'applicazione della misura di sicurezza (compreso il rispetto delle condizioni di legge per la sua irrogazione) e non può rifiutarsi esaminando la questione come impropria per il suo sindacato.
- Il controllo del giudice di sorveglianza riguarda i profili di legalità e sostanziali relativi alla misura di sicurezza; non comprende, invece, un sindacato sulla regolarità dell'intero procedimento penale che resta riservato agli ordinari mezzi d'impugnazione.
- Se la misura di sicurezza è stata applicata in violazione delle condizioni di legge, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata quando l'errore è manifesto e la correzione non richiede un nuovo esame di fatto.
Testo integrale
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