Sentenza n. 397/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza (non notificata) del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, n. 1415/2025 Reg. Prov. Coll., resa tra le parti, concernente il decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese, n.721/2023 (contenzioso R.G.N. 2319/2023).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso per ottemperanza a un decreto ingiuntivo esecutivo, ordinando al Comune il pagamento delle somme residue, nominando un commissario ad acta per l'eventuale inadempimento e applicando una penalità di mora
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Marineo ha appellato la sentenza del TAR Sicilia deducendo, in primo luogo, che il credito azionato, derivante da un rapporto di fornitura anteriore alla dichiarazione di dissesto, rientrasse nella competenza dell’Organo straordinario di liquidazione ai sensi della disciplina sul dissesto degli enti locali. Ha inoltre contestato la debenza degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che il decreto ingiuntivo non contenesse una statuizione sufficientemente determinata sull’ammontare degli interessi e sui criteri di calcolo e che tale disciplina non fosse automaticamente applicabile al rapporto. Il Comune ha censurato anche l’applicazione della penalità di mora, lamentando l’omessa considerazione della propria situazione finanziaria, nonché la mancata declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione della disponibilità a una definizione bonaria e la condanna alle spese del primo grado. L’appellata ha eccepito la tardività dell’appello, sostenendo che, trattandosi di giudizio di ottemperanza celebrato in camera di consiglio, il termine lungo per impugnare fosse dimidiato da sei a tre mesi.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello irricevibile per tardività, accogliendo l’eccezione preliminare dell’appellata. La sentenza del TAR Sicilia era stata pubblicata il 26 giugno 2025, mentre l’appello era stato notificato il 22 novembre 2025. Il Collegio ha ritenuto applicabile il termine dimidiato di tre mesi, calcolato con la sospensione feriale, con scadenza il 27 ottobre 2025. L’art. 87, comma 3, c.p.a., stabilendo che nei giudizi camerali tutti i termini processuali sono dimezzati, comprende anche il termine lungo per proporre appello, in assenza di un’espressa deroga. Il giudizio di ottemperanza rientra tra i giudizi camerali ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a. Il richiamo dell’art. 114, comma 9, c.p.a. al Libro III non esclude la dimidiazione, ma va coordinato con essa: le sentenze di ottemperanza sono appellabili secondo il regime generale delle impugnazioni, con termine ridotto alla metà per la natura camerale del rito. L’accoglimento della precedente istanza cautelare non ha vincolato il Collegio, trattandosi di una delibazione sommaria e interinale. La declaratoria di irricevibilità ha assorbito tutte le ulteriori censure relative al dissesto, agli interessi moratori, alla penalità di mora, alla cessazione della materia del contendere e alle spese del primo grado. L’avvio di un’esecuzione civile mediante pignoramento presso terzi non ha inciso sulla tardività dell’appello. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.
I giudizi di ottemperanza sono trattati in camera di consiglio.
L’inclusione del giudizio di ottemperanza tra i riti camerali costituisce il presupposto per l’applicazione della dimidiazione dei termini processuali.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario.
La regola riguarda anche il termine lungo per proporre appello avverso una sentenza resa in sede di ottemperanza, riducendolo da sei a tre mesi, salvo le deroghe espressamente previste.
art. 92, comma 3, c.p.a.
termine lungo di sei mesi
Il termine ordinario per impugnare la sentenza in assenza di notificazione è soggetto a dimidiazione nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 114, comma 9, c.p.a.
i termini per la proposizione delle impugnazioni avverso le sentenze rese nel giudizio di ottemperanza sono quelli previsti dal Libro III
Il rinvio al Libro III individua il regime generale delle impugnazioni, ma non deroga alla regola speciale di dimidiazione prevista per il rito camerale dall’art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La questione relativa alla penalità di mora è stata assorbita per l’irricevibilità dell’appello e non è stata esaminata nel merito.
art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267/2000
La censura fondata sulla competenza dell’Organo straordinario di liquidazione è stata assorbita e non è stata esaminata.
art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, convertito dalla l. n. 140/2004
La censura relativa all’imputazione del credito alla gestione del dissesto è stata assorbita per la tardività dell’appello.
d.lgs. n. 231/2002
La contestazione sulla debenza degli interessi moratori è stata assorbita e non è stata decisa.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo di ottemperanza, trattato in camera di consiglio, il termine lungo per proporre appello è dimezzato da sei a tre mesi ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., salvo le deroghe espressamente previste dalla legge.
- L’espressione "tutti i termini processuali" contenuta nell’art. 87, comma 3, c.p.a. comprende anche i termini di impugnazione, inclusi quelli per appellare le sentenze rese in sede di ottemperanza.
- Il rinvio dell’art. 114, comma 9, c.p.a. al Libro III individua il rimedio e il regime generale dell’impugnazione, ma non esclude l’applicazione della dimidiazione dei termini propria del rito camerale di ottemperanza.
- La verifica della tempestività dell’appello costituisce questione preliminare e assorbente: se il termine decadenziale è spirato, il giudice non può esaminare le censure di merito, anche se esse prospettano questioni sostanziali complesse.
- La sospensione cautelare dell’efficacia della sentenza appellata si fonda su una delibazione sommaria e interinale e non preclude al giudice della decisione definitiva di rilevare successivamente l’irricevibilità dell’appello per tardività.
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