Cassazione Penale, Sentenza n. 26501/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la statuizione di confisca: contestavano la possibilità di cumulare la confisca delle cose "che servirono a commettere il reato" con la confisca del "prodotto o profitto"; denunciavano carenza di motivazione nella determinazione dell'ammontare del profitto da reato e mancata dimostrazione della correlazione fra le somme confiscate e il fatto; il Grandi inoltre deduceva violazione dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondata la tesi dell'esclusività tra le diverse forme di confisca (la congiunzione "o" non impone alternativa assoluta) e ha ammesso la cumulabilità delle misure per prevenire la reiterazione del reato e per evitare che l'autore conservi i mezzi o il vantaggio illecito. Ha confermato che, nei reati ambientali, il "profitto" può comprendere anche il risparmio di costi aziendali; ha giudicato il criterio adottato dal giudice di merito per quantificare il profitto obiettivamente plausibile e non manifestamente illogico, quindi non sindacabile in Cassazione. Ha altresì escluso che la confisca sia principalmente sanzionatoria, richiamandone la finalità restitutiva/preventiva. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamata in relazione al procedimento di patteggiamento con decisione del GIP; la Corte non censura l'uso di tale procedimento nel caso di specie.
art. 452‑quaterdecies cod. pen.
oggetto di confisca può essere il "prodotto o il profitto del reato"
La Corte interpreta la norma nel senso che la congiunzione "o" non implica sempre esclusività: la confisca delle cose che hanno servito al reato e quella del prodotto/profitto possono coesistere quando ciò sia necessario per la finalità preventiva e restitutoria della misura.
Norme relative alla partecipazione e alla pena: richiamate a titolo di contestazione penale originaria; non oggetto diretto della censura sulla confisca in Cassazione.
Richiama la norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese e degli oneri previsti nella fase di impugnazione; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle somme a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La congiunzione "o" nelle disposizioni sulla confisca non va automaticamente intesa come alternativa assoluta: la confisca delle cose utilizzate per commettere un reato e quella del prodotto/profitto possono essere cumulative quando ciò risponde a esigenze di prevenzione e di ripristino dell'ordine economico.
- Nelle ipotesi di reati ambientali il "profitto" del reato può comprendere sia i ricavi positivi sia il risparmio di costi aziendali derivante dall'illecito; tale valutazione rientra in larga misura nel giudizio di merito.
- La determinazione dell'ammontare della confisca, se fondata su un criterio oggettivo e non manifestamente illogico, è sottratta al sindacato della Cassazione: il vizio rilevabile in sede di legittimità richiede manifesta illogicità o violazione di legge.
- La confisca ha prevalente finalità preventiva e di riequilibrio economico, non meramente punitiva; le doglianze di proporzionalità devono tener conto di tale funzione.
- I motivi di ricorso che siano manifestamente infondati o che riproducano valutazioni di merito già plausibili non superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.
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