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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12200/2023 del 23/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la misura cautelare emessa per il reato di tentata estorsione, deducendo: errore nella qualificazione giuridica del fatto (art. 56 c.p., contestazione del tentativo), violazioni di norme procedurali (artt. 273 e 274, comma 1, c.p.p.) e mancanza di gravi indizi di colpevolezza nonché dell'esistenza delle concrete esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia: il difensore comunicò che il Tribunale di Catanzaro aveva revocato la misura detentiva sostituendola con una misura non detentiva ex art. 282 c.p.p. e lo stesso difensore, in qualità di procuratore speciale, ha formalmente rinunciato al ricorso. La Corte ha ritenuto la rinuncia valida, irrevocabile e formale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (importo definitivo disposto in dispositivo: euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla distinzione tra tentativo e consumazione; il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come tentativo

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure di violazione delle norme procedurali connesse alla misura cautelare (richiesta di rispetto delle forme previste)

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo a regole procedurali sulla custodia cautelare contestate dal ricorrente

  • art. 282 cod. proc. pen.

    Norma sulla sostituzione della misura cautelare detentiva con misure non detentive; la sostituzione operata dal Tribunale di Catanzaro ha determinato il mutato contesto che ha portato alla rinuncia

  • art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della formale rinuncia dell'avvocato

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se espressa con atto formale e sottoscritta dal difensore, è generalmente irrevocabile e determina l'inammissibilità dell'atto di impugnazione senza esame del merito.
  • La sostituzione di una misura detentiva con una misura non detentiva può rendere superflua l'impugnazione volta ad ottenere la revoca della custodia e può legittimare la rinuncia al gravame.
  • La dichiarazione di rinuncia comunicata tempestivamente e sottoscritta dal difensore soddisfa i requisiti di legge per produrre gli effetti di inammissibilità ex art. 591 c.p.p.
  • La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende quando la rinuncia comporta, in ragione della conoscenza dei fatti, una forma di acquiescenza sostanziale alle censure criticate nel ricorso.
  • La rinuncia impedisce al giudice di cassazione di esaminare le questioni sostanziali sollevate; per contestare le valutazioni sulle esigenze cautelari occorre evitare la rinuncia e proseguire l'impugnazione.

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