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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14904/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 13/06/2024. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione, sostenendo l'insufficienza degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il delitto di ricettazione. La censura, tuttavia, riproponeva profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito, e mirava in sostanza a ottenere una diversa valutazione delle prove e una alternativa lettura delle emergenze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza era sostanzialmente reiterativa rispetto alle questioni già affrontate in appello, priva di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e comunque diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La norma è richiamata come titolo del delitto per cui era stata affermata la responsabilità; la Corte non ne esamina il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che il ricorso non censurava specificamente la ricostruzione probatoria posta a fondamento della condanna per ricettazione.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura era qualificata come vizio motivazionale, ma la Corte ribadisce che, in sede di legittimità, non è consentita una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, se non nei limiti di specifici travisamenti dedotti in modo puntuale.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il vizio motivazionale non può essere prospettato come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di sostituzione della lettura delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Il sindacato di legittimità non consente di prospettare generiche insufficienze probatorie se non attraverso l'indicazione puntuale di specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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